Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nel periodo e nei comuni di cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal
divieto i seguenti veicoli: 
    a)  autoambulanze,  veicoli  delle  forze  dell'ordine  e   carri
funebri; 
    b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t
limitatamente alle giornate dal  lunedi'  al  venerdi',  purche'  non
festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che  trasportano
generi di prima necessita' e soggetti a facile  deperimento,  farina,
farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione
o bagagli al seguito di  comitive  turistiche  provenienti  con  voli
charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio; 
    c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata  adibiti
al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti; 
    d) veicoli al servizio delle  persone  con  disabilita',  purche'
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,   e
successive modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente
autorita' italiana o estera; 
    e) autoveicoli per il trasporto di  artisti  e  attrezzature  per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e  manifestazioni
culturali. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione
comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita'; 
    f) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e  autocaravan  che
dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola,  in
apposite aree loro destinate e  potranno  essere  ripresi  solo  alla
partenza; 
    g) autoveicoli di proprieta' della Citta' metropolitana di Napoli
condotti  dagli  agenti  di  vigilanza  venatoria  e  autoveicoli  di
proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica
e vulcanologia; 
    h) veicoli  in  uso  a  soggetti  che  risultino  proprietari  di
abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e  che,
pur non avendo la residenza  anagrafica,  siano  muniti  di  apposito
contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione
dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo  veicolo  per
nucleo familiare; 
    i) veicoli che trasportano merci  ed  attrezzature  destinate  ad
ospedali e/o case di cura,  sulla  base  di  apposita  certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria; 
    j)  veicoli  che  trasportano  esclusivamente  veicoli  nuovi  da
immatricolare; 
    k) veicoli adibiti alla manutenzione delle strade; 
    l) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice
della strada) con targa  estera,  purche'  condotti  da  persone  non
residenti nel territorio della Regione Campania; 
    m) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che
dimostrino di soggiornare per almeno  quindici  giorni  in  una  casa
privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in  un
albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle  quali  sara'  rilasciato
apposito bollino dalla polizia municipale del suddetto comune; 
    n) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che
dimostrino di soggiornare per almeno  quindici  giorni  in  una  casa
privata con regolare contratto di affitto o per sette  giorni  in  un
albergo  o  in  un'altra  struttura  ricettiva   gestita   in   forma
imprenditoriale situati nel Comune di Casamicciola Terme, alle  quali
sara' rilasciato apposito contrassegno dalla polizia  municipale  del
suddetto comune, limitatamente al periodo dal 30 marzo al  30  giugno
2024 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2024; 
    o) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che
dimostrino di soggiornare per almeno  quindici  giorni  in  una  casa
privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in  un
albergo del Comune di Serrara Fontana, alle  quali  sara'  rilasciata
apposita autorizzazione dalla polizia municipale del suddetto comune; 
    p) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che
dimostrino di soggiornare per almeno  quindici  giorni  in  una  casa
privata, o per sette giorni in  un  albergo  situato  nella  frazione
Panza in Forio, alle quali  sara'  rilasciato  apposito  contrassegno
dalla polizia municipale del suddetto comune; 
    q) autoveicoli di servizio per il trasporto  di  attrezzature  in
uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC; 
    r) veicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Procida
che devono recarsi sull'isola di Ischia per raggiungere le  strutture
sanitarie  allocate  presso  l'ospedale  «A.  Rizzoli»,   munite   di
certificazione  del  medico  di  base  o  dell'amministrazione  della
struttura ospedaliera; 
    s) veicoli di proprieta' di soggetti che possono dimostrare,  con
certificazione  della  posizione  assicurativa,  di   trovarsi   alle
dipendenze di aziende e attivita' produttive la cui  sede  ricade  in
uno dei comuni dell'isola.