Art. 4 
 
Modalita' per il rilascio del permesso di  soggiorno  in  favore  dei
  nomadi  digitali  e  dei  lavoratori  da  remoto  non  appartenenti
  all'Unione europea e ai loro familiari 
 
  1. Allo straniero in possesso del visto d'ingresso di cui  all'art.
3, del presente  decreto  e'  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno
secondo  le  modalita'  previste  nel  testo  unico  e  nel  relativo
regolamento di attuazione. 
  2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla
questura della provincia in cui lo  straniero  si  trova  entro  otto
giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio  dello  Stato,  ed  e'
rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata,  di  cui
all'art. 5, comma 8, del citato testo unico. 
  3. Il permesso di soggiorno di cui al  comma  2  reca  la  dicitura
«nomade digitale -  lavoratore  da  remoto»,  e'  rilasciato  per  un
periodo non superiore a un anno  ed  e'  rinnovabile  annualmente  se
permangono le condizioni e i requisiti che  ne  hanno  consentito  il
rilascio. Si applica l'art. 5,  comma  2-ter,  del  testo  unico.  Lo
straniero deve esibire la documentazione presentata al momento  della
richiesta  del  visto  vidimata  dalla   rappresentanza   diplomatica
consolare a comprova del rilascio del permesso di soggiorno. 
  4.  Il  permesso  di  soggiorno  non  e'  rilasciato  o,  se   gia'
rilasciato, e'  revocato  qualora  vengano  meno  i  requisiti  o  le
condizioni di cui  al  presente  decreto  ovvero  quando  manchino  o
vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, dagli articoli 4 e 5 del testo unico.  Il
permesso di soggiorno gia' rilasciato e' altresi' revocato quando non
sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale  e  contributivo
vigenti nell'ordinamento nazionale. 
  5. Il permesso di  soggiorno  non  e'  rilasciato  e  il  visto  di
ingresso e' revocato, se,  all'esito  delle  verifiche  svolte  dalla
questura  competente,  il  datore  di  lavoro  risulti  essere  stato
condannato negli ultimi cinque anni per reati  di  cui  all'art.  22,
comma 5-bis, del testo unico. 
  6. Allo straniero di cui all'art. 1, comma 2, del presente  decreto
e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui  all'art.  29,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico, ai sensi e alle condizioni
previste dal medesimo art. 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e
6, di durata pari a quello del lavoratore. 
  7. La questura comunica il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,
trasmettendo copia del contratto di lavoro  o  collaborazione,  anche
con modalita' telematiche, al competente ispettorato territoriale del
lavoro per le verifiche di competenza.