Art. 4 Modalita' per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all'Unione europea e ai loro familiari 1. Allo straniero in possesso del visto d'ingresso di cui all'art. 3, del presente decreto e' rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalita' previste nel testo unico e nel relativo regolamento di attuazione. 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, ed e' rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata, di cui all'art. 5, comma 8, del citato testo unico. 3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 2 reca la dicitura «nomade digitale - lavoratore da remoto», e' rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed e' rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Si applica l'art. 5, comma 2-ter, del testo unico. Lo straniero deve esibire la documentazione presentata al momento della richiesta del visto vidimata dalla rappresentanza diplomatica consolare a comprova del rilascio del permesso di soggiorno. 4. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o, se gia' rilasciato, e' revocato qualora vengano meno i requisiti o le condizioni di cui al presente decreto ovvero quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, dagli articoli 4 e 5 del testo unico. Il permesso di soggiorno gia' rilasciato e' altresi' revocato quando non sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. 5. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato e il visto di ingresso e' revocato, se, all'esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi cinque anni per reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico. 6. Allo straniero di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo art. 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del lavoratore. 7. La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, anche con modalita' telematiche, al competente ispettorato territoriale del lavoro per le verifiche di competenza.