IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  11  del  15
gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  4  aprile  2013
recante  «Criteri  di   individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  15
ottobre  2020  relativo  alla  procedura  semplificata  di  prezzo  e
rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 82 dell'11 aprile 2023, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  93
del 20 aprile 2023, con la quale la societa' Laboratori Alter  S.r.l.
ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del
medicinale «Rivaroxaban Alter» (rivaroxaban); 
  Vista la domanda presentata in data 16 novembre 2023 con  la  quale
la societa' Laboratori Alter S.r.l. ha chiesto la  riclassificazione,
ai fini della  rimborsabilita'  del  medicinale  «Rivaroxaban  Alter»
(rivaroxaban); 
  Vista la delibera n.  2  del  30  gennaio  2024  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la determina AIFA n. 385/2023 del 5  ottobbre  2023,  recante
«Istituzione  della  nota  AIFA   101   relativa   alle   indicazioni
terapeutiche TVP, EP e  TEV»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  237  del  10  ottobre
2023; 
  Vista la determina AIFA n. 394/2023 del 13  ottobre  2023,  recante
«Sospensione degli effetti della determina n. DG 385/2023  istitutiva
della nota AIFA  101»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 243 del 17 ottobre 2023; 
  Vista la determina AIFA n. 01/2024  del  2  gennaio  2024,  recante
«Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG  385/2023
del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione  della  nota  AIFA  101
relativa alle indicazioni terapeutiche TVP,  EP  e  TEV»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 5 dell'8 gennaio 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta
nota alla data del 9 aprile 2024; 
  Considerato  che  fino  al  9  aprile  2024  per  tutti  i  farmaci
denominati NAO restano applicabili le  modalita'  prescrittive  e  di
erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale  RIVAROXABAN  ALTER  (rivaroxaban)  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Confezioni: 
    «15 mg compresse rivestite con  film»  28  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009063 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 17,15; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,16; 
    Nota AIFA: 101. 
    97  limitatamente   all'indicazione   terapeutica:   «Prevenzione
dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti  adulti  affetti  da
fibrillazione atriale  non  valvolare  con  uno  o  piu'  fattori  di
rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione,  eta'
= 75 anni, diabete  mellito,  pregresso  ictus  o  attacco  ischemico
transitorio»; 
      «20 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009048 (in base 10); 
      Classe di rimborsabilita': A; 
      Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 17,15; 
      Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,16; 
      Nota AIFA: 101. 
      97  limitatamente  all'indicazione  terapeutica:   «Prevenzione
dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti  adulti  affetti  da
fibrillazione atriale  non  valvolare  con  uno  o  piu'  fattori  di
rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione,  eta'
= 75 anni, diabete  mellito,  pregresso  ictus  o  attacco  ischemico
transitorio». 
    «10 mg compresse rivestite con  film»  10  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC-AL - AI.C. n. 050009012 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,13; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,49; 
    Nota AIFA: 101. 
    «10 mg compresse rivestite con  film»  30  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009024 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 18,37; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,46; 
    Nota AIFA: 101. 
    «15 mg compresse rivestite con  film»  42  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009036 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 25,72; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 48,24; 
    Nota AIFA: 101. 
    97  limitatamente   all'indicazione   terapeutica:   «Prevenzione
dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti  adulti  affetti  da
fibrillazione atriale  non  valvolare  con  uno  o  piu'  fattori  di
rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione,  eta'
= 75 anni, diabete  mellito,  pregresso  ictus  o  attacco  ischemico
transitorio». 
    «15 mg compresse rivestite con  film»  14  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050009051 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 8,57; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,08. 
    Nota AIFA: 101. 
    97  limitatamente   all'indicazione   terapeutica:   «Prevenzione
dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti  adulti  affetti  da
fibrillazione atriale  non  valvolare  con  uno  o  piu'  fattori  di
rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione,  eta'
= 75 anni, diabete  mellito,  pregresso  ictus  o  attacco  ischemico
transitorio. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Rivaroxaban Alter»,  (rivaroxaban)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
  Si intendono negoziate anche le indicazioni  terapeutiche,  oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.