Art. 12 Revoca dell'agevolazione 1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero nei seguenti casi: a) venga accertata, successivamente alla concessione del contributo, anche in esito allo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11; c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 11, comma 2, una indebita fruizione del contributo, totale e parziale. 2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2024 Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1102