Art. 12 
 
                      Revoca dell'agevolazione 
 
  1. Il contributo concesso e' revocato dal  Ministero  nei  seguenti
casi: 
    a)  venga  accertata,  successivamente   alla   concessione   del
contributo, anche in esito allo  svolgimento  dei  controlli  di  cui
all'art.  11,  l'assenza  di  uno  o  piu'   requisiti,   ovvero   di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto beneficiario e non sanabili; 
    b) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei
controlli di cui all'art. 11; 
    c)  venga  accertato,  da  parte  dell'Agenzia   delle   entrate,
nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 11, comma 2, una indebita
fruizione del contributo, totale e parziale. 
  2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero  provvede  al
recupero presso i  soggetti  beneficiari  dell'importo  indebitamente
percepito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 marzo 2024 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della sicurezza energetica 
                           Pichetto Fratin 
 
                      Il Ministro delle imprese 
                         e del made in Italy 
                                Urso 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 1102