Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; b) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative; d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano soggette a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria.