Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono presentare domanda di  concessione  del  contributo,  le
imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla  data  di  presentazione
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    a)  risultino  attive,  regolarmente  costituite  e  iscritte  al
registro delle imprese; 
    b) risultino iscritte all'assicurazione generale  obbligatoria  o
alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995, n. 335; 
    c) non siano  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
successive modificazioni  e  integrazioni,  o  si  trovino  in  altre
condizioni  previste  dalla  legge  come  causa  di   incapacita'   a
beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque  a  cio'
ostative; 
    d) non  sussistano  nei  loro  confronti  le  cause  di  divieto,
decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 159; 
    e) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano  soggette  a
procedure concorsuali con finalita' liquidatoria.