Art. 4 
 
                Spese ammissibili, requisiti tecnici 
                          e certificazioni 
 
  1. Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute
nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data
di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196,
in relazione all'acquisto  di  prodotti  della  tipologia  di  quelli
elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto,  che
sono riutilizzabili o  realizzati  in  materiale  biodegradabile  e/o
compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. 
  2. In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al
comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in
contatto con alimenti. In via subordinata, possono essere ammesse  al
beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti
1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto  legislativo  3  novembre
2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse  residuali  ancora  disponibili
dopo il soddisfacimento della copertura  delle  spese  riferibili  al
primo periodo. 
  3.  L'effettivita'  del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di
contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore  legale
iscritto nel registro dei revisori legali,  o  da  un  professionista
iscritto  nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli   esperti
contabili, o  nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in  quello  dei
consulenti  del  lavoro,  ovvero  dal  responsabile  del  centro   di
assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata  attestazione,
e' certificato: 
    a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo,  suddivise  in
relazione al criterio di priorita' di cui  al  comma  2,  nonche'  il
periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si   considerano
effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni
di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR; 
    b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati; 
    c)  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si
riferiscono le  spese  di  cui  alla  lettera  a),  che  deve  essere
effettuato  attraverso  il  conto  corrente   intestato   all'impresa
richiedente e con modalita' che consentano  la  piena  tracciabilita'
dei  pagamenti  e  l'immediata  riconducibilita'  degli  stessi  alle
relative fatture; 
    d) che l'impresa richiedente non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle
medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici
previsti da normativa europea, nazionale e regionale. 
  4. Sono ammesse al contributo le spese sostenute  nel  corso  delle
annualita' 2022, 2023 e  2024  per  l'acquisto  di  prodotti  di  cui
all'art. 2, comma 2, del presente decreto. 
  5. Non possono, in ogni caso, essere ammesse al contributo le spese
sostenute anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo n. 196 del 2021. 
  6. Non sono ammissibili, ai fini del contributo di cui al  presente
decreto, le  spese  per  l'acquisto  di  prodotti  che,  non  essendo
utilizzate dall'impresa richiedente, si configurano  unicamente  come
merce di rivendita operata da imprese del commercio.