Art. 7 
 
                      Procedura di concessione 
 
  1. La gestione dell'istruttoria finalizzata  alla  concessione  del
contributo di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si
avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021,  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia. 
  2. Il Ministero provvede, in particolare,  allo  svolgimento  delle
seguenti attivita': 
    a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di
presentazione delle istanze di contributo, di cui all'art. 5, per  le
diverse annualita'; 
    b) determinazione del contributo concedibile, in  conformita'  ai
criteri di priorita' di cui all'art.  4,  comma  2,  entro  i  limiti
previsti dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 6, comma 1; 
    c) adozione del provvedimento di  concessione  dei  contributi  e
comunicazione dello stesso ai soggetti beneficiari con  l'indicazione
del relativo importo, nonche' contestuale comunicazione  dell'importo
complessivamente riconosciuto, per singola annualita'  di  spesa,  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale  dello
Stato; 
    c) comunicazione di diniego per le istanze le  cui  verifiche  si
sono concluse negativamente; 
    d) adozione dei provvedimenti di revoca del contributo, nei  casi
di cui all'art. 12. 
  3.  Invitalia  S.p.a.  provvede  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita': 
    a)  ricezione  delle  istanze  di  contributo,   attraverso   una
piattaforma dedicata; 
    b)  accertamento   della   completezza   dell'istanza   e   della
sussistenza  dei  requisiti  di  ammissibilita'  sulla   base   delle
dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario; 
    c) definizione  dell'elenco  delle  istanze  che  necessitano  di
integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria; 
    d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili; 
    e)  definizione  dell'elenco  delle  istanze  per  le  quali   le
verifiche si sono concluse negativamente. 
  4. Ai fini del provvedimento di cui  al  comma  2  lettera  c),  il
Ministero verifica, tramite il Registro  nazionale  degli  aiuti,  il
rispetto, da parte del soggetto beneficiario, del massimale  previsto
dai regolamenti de minimis applicabili, e procede alla  registrazione
dell'aiuto  individuale  nel   suddetto   registro.   L'importo   del
contributo  concesso  ai  sensi  del  comma  2  e'  ridotto   qualora
necessario al fine di garantire il rispetto  del  massimale  previsto
dal regolamento de minimis.