Art. 7 Procedura di concessione 1. La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione del contributo di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di contributo, di cui all'art. 5, per le diverse annualita'; b) determinazione del contributo concedibile, in conformita' ai criteri di priorita' di cui all'art. 4, comma 2, entro i limiti previsti dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 6, comma 1; c) adozione del provvedimento di concessione dei contributi e comunicazione dello stesso ai soggetti beneficiari con l'indicazione del relativo importo, nonche' contestuale comunicazione dell'importo complessivamente riconosciuto, per singola annualita' di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato; c) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente; d) adozione dei provvedimenti di revoca del contributo, nei casi di cui all'art. 12. 3. Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti attivita': a) ricezione delle istanze di contributo, attraverso una piattaforma dedicata; b) accertamento della completezza dell'istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario; c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria; d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili; e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente. 4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2 lettera c), il Ministero verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, del massimale previsto dai regolamenti de minimis applicabili, e procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel suddetto registro. L'importo del contributo concesso ai sensi del comma 2 e' ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal regolamento de minimis.