Art. 8 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 34  della  legge  23
dicembre  2000,  n.  388,  presentando  il  modello  F24   unicamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  Il
credito d'imposta concesso e' disponibile decorsi dieci giorni  dalla
comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'art. 7, comma 2, del
presente decreto. 
  2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal  Ministero  pena  lo  scarto
dell'operazione di versamento. 
  3.  Le  risorse  indicate  all'art.   2   sono   trasferite   sulla
contabilita' speciale n. 1778: «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di  consentire
la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24.