Art. 9 
 
                        Trasmissione dei dati 
 
  1.   Il   Ministero   trasmette    all'Agenzia    delle    entrate,
preventivamente alla comunicazione ai beneficiari  del  provvedimento
di  concessione  e  con  modalita'  telematiche  definite   d'intesa,
l'elenco  delle  imprese  ammesse  a  fruire  dell'agevolazione   con
l'indicazione dell'importo del credito  d'imposta  concesso.  Con  le
stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni  o  revoche,
anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. 
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero,  con  le  stesse
modalita' definite ai sensi del comma 1, l'elenco delle  imprese  che
hanno  utilizzato  in  compensazione  il  credito  d'imposta,  con  i
relativi importi.