(Allegato)
                                                             Allegato 
Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti  elettronici  a  favore
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (ex
art. 5, comma 4 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e
successive   modificazioni   ed    integrazioni    recante    «Codice
dell'amministrazione digitale»). 
    Versione n. 1.3 - del 12 febbraio 2024 (precedenti  versioni:  n.
1.1 del gennaio 2014, nella Gazzetta Ufficiale n. 31/2014  e  n.  1.2
del febbraio 2018, nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2018) 
1. Riferimenti normativi. 
    Di seguito si riportano le  norme  prese  a  riferimento  per  la
stesura e l'aggiornamento delle presenti Linee guida: 
      (1)  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni  recante   «Regolamento   per   l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; 
      (2) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia»; 
      (3) decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1994,   n.   71,   recante
«Trasformazione   dell'amministrazione   delle    poste    e    delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e  riorganizzazione  del
Ministero», con riferimento all'art. 2, comma 2, con il quale  l'Ente
Poste deve sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici al fine di
regolare, tra le altre, le operazioni afferenti  lo  svolgimento  del
servizio di tesoreria; 
      (4) decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241  e  successive
modificazioni recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni», in particolare l'art. 17  relativo  al  sistema
dei versamenti unitari; 
      (5) decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300  e  successive
modificazioni recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», con riferimento
agli articoli 62 e 63, che regolano le funzioni delle agenzie fiscali
(Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli); 
      (6) decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e  successive
modificazioni recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», in particolare ci si riferisce al titolo V della  parte
II, riguardante la gestione del servizio di tesoreria; 
      (7) decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.
144 e successive modificazioni recante «Regolamento recante norme sui
servizi di bancoposta»; 
      (8) decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni recante il «Codice dell'amministrazione  digitale»,  di
seguito indicato anche come «CAD»; 
      (9) decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9
ottobre  2006,  n.  293,  recante  «Regolamento  recante  norme   per
l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso  le  tesorerie
statali»; 
      (10) legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», con riferimento all'art. 1, comma 455, per  mezzo
del quale le  regioni  possono  costituire  centrali  di  committenza
regionali; 
      (11)   provvedimento   20576   dell'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato del 16 dicembre 2009, avente come argomento
«Poste italiane - aumento commissione bollettini c/c»; 
      (12) decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2007/64/CE  relativa  ai  servizi   di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva
97/5/CE»; 
      (13) decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e,  in  particolare,  l'art.  12  «Riduzione  del
limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro  e  contrasto
all'uso del contante»; 
      (14) regolamento (UE) 260/2012 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 marzo 2012 che  stabilisce  i  requisiti  tecnici  e
commerciali per i bonifici e gli  addebiti  diretti  in  euro  e  che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009; 
      (15) decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», con particolare
riferimento all'art. 15 «Pagamenti elettronici»; 
      (16) provvedimento della Banca d'Italia del 12  febbraio  2013,
recante  «Istruzioni  applicative  del   regolamento   260/2012   del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici
e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti  in  euro  e  che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009»; 
      (17) legge 27 dicembre 2013, n. 147,  comma  688,  relativa  al
versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per  i
servizi indivisibili (TASI); 
      (18) legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe  al  Governo
in materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»,
meglio conosciuta come legge Madia di riforma della PA; 
      (19) decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.   225,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili»  e,  in  particolare,  l'art.  2-bis  per  il
pagamento spontaneo di tributi; 
      (20) decreto legislativo 13  dicembre  2017,  n.  217,  recante
«disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179, recante  «Modifiche  e  integrazioni  al  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015,  n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
      (21) decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  218,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»; 
      (22) decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione» il quale dispone, all'art.
8, commi 1, 2 e 3, che «Ai fini dell'attuazione  degli  obiettivi  di
cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli  obiettivi
dell'Agenda digitale europea, la gestione della  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
nonche' i compiti, relativi a tale piattaforma,  svolti  dall'Agenzia
per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato,  del  Commissario
straordinario di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, per lo svolgimento  delle  attivita'  di
cui al comma 1, sulla base degli  obiettivi  indicati  con  direttiva
adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, e' costituita una
societa' per azioni interamente partecipata  dallo  Stato,  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  secondo
criteri e  modalita'  individuati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri ... Al Presidente del Consiglio  dei  ministri
sono attribuite le funzioni di indirizzo,  coordinamento  e  supporto
tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita  avvalendosi
della societa' di  cui  al  comma  2,  per  assicurare  la  capillare
diffusione  del  sistema  di  pagamento  elettronico  attraverso   la
piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82
del 2005»; 
      (23) decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio  2019,
Reg.ne-Succ.  n.  1540,  con  il  quale  e'  stata   autorizzata   la
costituzione della societa' di cui al comma 2 del sopra  citato  art.
8, denominata «PagoPA S.p.a.», e sono stati individuati i  criteri  e
le modalita' per la costituzione della medesima, all'art. 1, comma  4
prevede che la societa' ha per oggetto sociale lo  svolgimento  delle
attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 del citato decreto-legge; 
      (24) decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
aprile 2021 recante «Piattaforma incassi per le amministrazioni dello
Stato». 
2. Definizioni. 
    Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le definizioni di
cui all'art. 1 del CAD. Inoltre, si intende per: 
      (a) addebito diretto: un servizio di pagamento  per  l'addebito
di un conto  di  pagamento  del  pagatore  in  cui  un'operazione  di
pagamento e' disposta dal beneficiario in base al consenso  dato  dal
pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di  pagamento  del
beneficiario o al prestatore di servizi  di  pagamento  del  pagatore
stesso eseguito sulla base degli schemi SEPA pubblicati da EPC; 
      (b) ATM (Automated teller machine): apparecchiatura  automatica
per l'effettuazione da parte  della  clientela  di  operazioni  quali
prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta  di
informazioni sul conto,  bonifici,  pagamento  di  utenze,  ricariche
telefoniche, ecc. Il cliente attiva  il  terminale  introducendo  una
carta e digitando il codice personale di identificazione. In  Italia,
ad esempio, i circuiti Postamat e Bancomat si servono di ATM; 
      (c)  bollettino   di   conto   corrente   postale:   bollettino
precompilato dal creditore - o da compilare a cura del debitore - con
cui il debitore effettua il pagamento  con  accredito  sul  conto  di
pagamento detenuto dal creditore presso Poste italiane S.p.a.; 
      (d) bonifico (bancario o postale): un servizio di pagamento per
l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario  eseguito,  sulla
base degli schemi SEPA pubblicati da EPC, a partire da  un  conto  di
pagamento del  pagatore  (o  del  soggetto  versante)  da  parte  del
prestatore di servizi di pagamento detentore del conto  di  pagamento
del pagatore (o del soggetto versante), sulla base  di  un'istruzione
data dal pagatore (o dal soggetto versante); 
      (e) carta di pagamento: la categoria di strumenti di  pagamento
che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite  carta  di
debito o carta di credito; 
      (f) conto di pagamento: un conto detenuto a nome di uno o  piu'
utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per  l'esecuzione  di
operazioni di pagamento; 
      (g) enti creditori: le pubbliche amministrazioni  e  gli  altri
soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD,  nonche'  i  gestori  di
pubblici servizi e gli altri soggetti che risultino comunque aderenti
all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC; 
      (h) EPC: European Payments Council  (Consiglio  europeo  per  i
pagamenti) - sostiene e promuove la creazione della  SEPA  attraverso
l'autoregolamentazione  dell'industria  bancaria.  EPC  definisce  le
regole comuni per i servizi di pagamento di base  all'interno  di  un
mercato  competitivo,  fornisce  orientamenti   strategici   per   la
standardizzazione,  formula  le  migliori  pratiche  a   supporto   e
controlla l'attuazione delle decisioni prese; 
      (i)  gestori  di  pubblici  servizi:  le  aziende  e  gli  enti
organizzati in forma societaria che gestiscono servizi pubblici; 
      (j)  IBAN:  International  Bank   Account   Number   -   numero
identificativo internazionale di un conto di pagamento che  individua
senza ambiguita' un unico conto di pagamento e i  cui  elementi  sono
specificati     dall'Organizzazione     internazionale     per     la
standardizzazione; 
      (k) istituto tesoriere: il soggetto finanziario affidatario del
servizio di tesoreria o di cassa della singola  amministrazione,  ivi
compresa la Banca d'Italia; 
      (l)  nodo  dei  Pagamenti-SPC:  piattaforma   tecnologica   per
l'interconnessione   e   l'interoperabilita'   tra    le    pubbliche
amministrazioni e  i  prestatori  di  servizi  di  pagamento  di  cui
all'art. 5, comma 2 del CAD; 
      (m)  pagatore:  persona  fisica  o  giuridica   che   effettua,
direttamente o tramite un delegato (soggetto versante), un  pagamento
in favore di un ente per somme di denaro a vario titolo dovute; 
      (n) POS (Point of sale): apparecchiatura automatica  presidiata
per la lettura di carte di pagamento (POS fisico) o servizio fruibile
attraverso la rete internet (POS virtuale), messi a disposizione  dai
prestatori di servizi di pagamento, mediante  i  quali  e'  possibile
effettuare l'operazione di pagamento; 
      (o) PSD: payment services directive:  la  direttiva  2007/64/CE
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno; 
      (p) PSD2: payment services directive:  la  direttiva  2015/2366
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno; 
      (q) PSP: prestatore di servizi di  pagamento  -  organismo  che
presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto
ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi o comunque
insediato in un altro paese SEPA e aderente  ai  relativi  schemi  di
pagamento. Sono prestatori di servizi di pagamento  gli  istituti  di
moneta elettronica  e  gli  istituti  di  pagamento  nonche',  quando
prestano servizi di pagamento, le  banche,  gli  uffici  postali,  la
Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono
in veste  di  autorita'  monetarie,  altre  autorita'  pubbliche,  le
amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in  veste
di autorita' pubbliche; 
      (r) ricevuta: attestazione informatica  di  avvenuto  pagamento
rilasciata  all'ente  creditore,  nonche'  per  il  suo  tramite   al
pagatore, o al soggetto versante; 
      (s)  richiesta  di  pagamento:   disposizione   impartita   dal
pagatore, o dal  soggetto  versante,  al  prestatore  di  servizi  di
pagamento contenente tutti gli elementi richiesti dall'ente creditore
beneficiario per effettuare un pagamento informatico; 
      (t) SEPA: Single euro payments area (Area unica  dei  pagamenti
in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti
di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e  gli
altri operatori economici - indipendentemente dalla  loro  residenza,
possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in  contanti  sia
all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle  stesse
condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La  lista  dei  paesi
aderenti alla SEPA e' consultabile sul sito dello  European  Payments
Council; 
      (u) servizi pubblici: qualsiasi attivita'  che  si  concretizzi
nella produzione di beni o servizi  che  rispondano  ad  esigenze  di
utilita' generale, non solo in termini economici ma anche in  termini
di promozione sociale,  purche'  risponda  ad  esigenze  di  utilita'
generale o ad essa  destinata  in  quanto  preordinata  a  soddisfare
interessi collettivi. (1) 
      (v) Sistema pagoPA: il sistema dei  pagamenti  a  favore  delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi; 
      (w)  soggetto  versante:  persona,  fisica  o  giuridica,   che
effettua un pagamento su delega del pagatore; 
      (x) SPID:  sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale di cittadini e imprese di cui all'art. 64 e 64-bis del CAD; 
      (y)  strumento  di  pagamento:  dispositivo  personalizzato   o
insieme  di  procedure  utilizzate  dal  prestatore  di  servizi   di
pagamento che consentono al pagatore,  o  al  soggetto  versante,  di
impartire richieste di pagamento informatico; 
      (z) utilizzatore finale: il soggetto (pagatore o versante)  che
effettua il pagamento di somme a favore di un ente creditore. 
3. Obiettivo delle Linee guida. 
    Le  presenti  Linee  guida  sono  emanate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che si avvale di PagoPA  S.p.a.,  sentita  la
Banca d'Italia, in attuazione  dell'art.  5,  comma  4,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive  modificazioni,  recante
il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) in combinato disposto
con l'art. 8 del decreto-legge n. 135 del 2018. 
    In particolare, il quadro di riferimento  e'  dato  dall'art.  5,
comma 1 del CAD che statuisce l'obbligo per  i  soggetti  di  cui  al
comma 2, art. 2, del CAD di «[...] accettare, tramite la piattaforma»
messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
attuazione  dell'art.  5,  comma  2,  del  CAD,  «[...]  i  pagamenti
spettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamento
elettronico,  ivi  inclusi,  per  i  micro-pagamenti,  quelli  basati
sull'uso del credito telefonico [...]». 
    Tale piattaforma  e'  quella  meglio  conosciuta  come  Nodo  dei
pagamenti-SPC e/o Sistema pagoPA (si  veda  il  successivo  paragrafo
8.3). 
    Le Linee guida perseguono l'obiettivo del legislatore di cogliere
le opportunita' offerte dalle  nuove  tecnologie  per  facilitare  le
relazioni con i cittadini e le imprese. L'auspicato maggior  utilizzo
di strumenti di pagamento elettronici facilita la messa  a  punto  di
processi   fortemente   automatizzati   per   la   gestione   e    la
riconciliazione   dei   pagamenti    da    parte    della    pubblica
amministrazione,  nel  rispetto  delle  soluzioni  organizzative   in
essere. 
    Le Linee guida per i pagamenti  della  pubblica  amministrazione,
tenuto conto  del  quadro  normativo  di  riferimento,  delineano  le
attivita' che le pubbliche amministrazioni,  i  gestori  di  pubblici
servizi e le societa' a controllo pubblico devono mettere in atto per
consentire l'esecuzione di pagamenti attraverso  l'uso  di  strumenti
elettronici, nonche' le specifiche dei codici da  utilizzare  per  il
pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte. 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche  per  il  tramite
della PagoPA S.p.a., provvedera' a tenere aggiornate le  Linee  guida
per tener conto delle variazioni del quadro di riferimento normativo,
dell'evoluzione del contesto  tecnologico  e  delle  mutate  esigenze
delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  altri  soggetti  di  cui
all'art. 2, comma 2, del  CAD,  nonche'  degli  utilizzatori  finali,
quali beneficiari del servizio pubblico erogato. 
4. Soggetti destinatari. 
    Ai sensi dell'art. 5 del CAD, sono tenute ad accettare  pagamenti
elettronici tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici
servizi, nonche' le societa' a controllo pubblico, come definite  nel
decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18  della  legge
n. 124 del 2015, escluse le  societa'  quotate  come  definite  dallo
stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18  della
legge n. 124 del 2015. 
    Inoltre, l'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge  n.  179/2012,
come convertito in legge,  ha  esteso  genericamente  alle  pubbliche
amministrazioni l'obbligo a collegarsi  all'infrastruttura  del  Nodo
dei pagamenti-SPC. 
    A tal riguardo, per la nozione di  pubblica  amministrazione,  si
rinvia  a  quanto   gia'   ampiamente   dettagliato   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con la circolare interpretativa  n.  1  del  9  marzo  2015,
emessa  per  l'ambito  applicativo  soggettivo   della   fatturazione
elettronica. 
    Pertanto, sono sottoposte  all'obbligo  di  adesione  al  Sistema
pagoPA, oltre alle amministrazioni di cui  l'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indicate  all'art.  2  del
CAD, anche le altre amministrazioni  di  cui  alla  circolare  appena
citata, inclusi dunque anche gli enti di cui all'elenco annuale Istat
relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto  economico
consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della  legge
n. 196/2009, nonche' gli ulteriori gestori di pubblici servizi  e  le
societa' non quotate a controllo pubblico. 
    Nel seguito del presente documento sara'  utilizzata  la  dizione
enti creditori per  indicare  genericamente  l'insieme  dei  soggetti
obbligati all'adesione al Sistema pagoPA unitamente a quelli aderenti
in via facoltativa. 
    Le operazioni di pagamento oggetto  delle  presenti  Linee  guida
afferiscono a quanto dovuto agli enti creditori a seguito di obblighi
di legge ovvero conseguenti  all'erogazione  di  servizi  ovvero  per
pagamenti a qualsiasi titolo dovuti e che  possono  essere  attivati,
sia da parte dell'ente creditore, sia su iniziativa dell'utilizzatore
finale. 
    La societa' PagoPA S.p.a., si  riserva  di  valutare  istanze  di
adesione di soggetti  non  obbligati  che  vogliano  aderire  in  via
facoltativa al sistema. 
    L'adesione resta, altresi', facoltativa da parte  dei  prestatori
di servizi di pagamento che vogliano erogare  servizi  nei  confronti
degli utilizzatori finali e che rientrino in una delle  categorie  di
cui al paragrafo 2, lettera q). 
    Resta  ferma  anche  per  i  prestatori  non   rientranti   nella
definizione di prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo
2 che precede, la facolta' di erogare servizi di pagamento  integrati
con il Sistema pagoPA tramite i PSP gia' aderenti, che in  ogni  caso
restano i soli responsabili delle operazioni  di  pagamento  eseguite
sul Sistema pagoPA. 
    Resta ferma la possibilita' per la PagoPA  S.p.a.  di  sospendere
l'efficacia degli accordi di servizio in essere  con  i  PSP  di  uno
stato non appartenente  all'UE,  ancorche'  appartenente  alla  SEPA,
all'insorgere di rischi legali e operativi a carico del sistema e dei
suoi partecipanti. 
5. Strumenti di pagamento. 
    Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere  utilizzati
gli strumenti di pagamento messi a  disposizione  dai  prestatori  di
servizi di pagamento, connessi con la piattaforma tecnologica di  cui
al paragrafo 8.3, quali: il bonifico, il bollettino postale, le carte
di credito o di debito  e  ogni  altro  servizio  di  pagamento  che,
adeguatamente  integrato  con  la  piattaforma  tecnologica,  risulti
rispettoso  delle  presenti  Linee  guida  e  dei  relativi  allegati
tecnici, nonche' di ogni  documento  pubblicato  dall'AgID  all'epoca
della sua gestione del Nodo dei pagamenti-SPC ovvero dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri ovvero dalla societa' PagoPA S.p.a. 
    In merito, si precisa che, in considerazione dell'art. 65,  comma
2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, i prestatori  di
servizi di pagamento (sottoposti alla normativa appena  citata),  non
possono erogare nei confronti dei soggetti obbligati  ad  aderire  al
Sistema pagoPA, servizi di pagamento non  integrati  con  il  sistema
stesso, ad eccezione degli specifici strumenti di pagamento  elencati
alle lettere a), b), c) e d) che seguono. 
    Di conseguenza, ove un soggetto obbligato ad aderire  al  sistema
abbia  una  specifica  esigenza  in  materia  di  pagamenti,  in  via
preliminare, dovra' valutare se tale esigenza  possa  o  meno  essere
soddisfatta attraverso  i  servizi  di  pagamento  erogabili  in  via
integrata con il Sistema pagoPA e,  solo  in  caso  negativo,  potra'
richiedere e ottenere  dai  PSP  l'erogazione  di  uno  strumento  di
pagamento in modalita' non integrata con pagoPA. 
    Al  fine  di  consentire  all'utilizzatore  finale  di  avere   a
disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di
bollettino postale, ogni ente  creditore,  ove  abbia  in  essere  un
rapporto di conto corrente postale, ne censisce  l'IBAN  sul  Sistema
pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa. 
    Per lo stesso  fine,  resta  ferma  la  facolta'  per  ogni  ente
creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale,  anche
in seguito all'adesione al Sistema pagoPA. 
    Ogni ente creditore, ove abbia in essere altri rapporti di  conto
corrente bancario o postale, potra' censirne i relativi IBAN sul Nodo
dei pagamenti-SPC. 
    Al fine di consentire l'utilizzo di altri strumenti di  pagamento
elettronico    disponibili,    il    Sistema     pagoPA     favorisce
l'interconnessione con gli schemi, anche internazionali, di carte  di
pagamento come definite ai sensi dell'art. 2, punti 33),  34)  e  35)
del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 29 aprile 2015  relativo  alle  commissioni  interbancarie  sulle
operazioni di pagamento basate su carta. Pertanto, il Sistema  pagoPA
rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in  favore
delle pubbliche amministrazioni e degli  altri  soggetti  tenuti  per
legge all'adesione, al quale gli enti  creditori  possono  affiancare
esclusivamente i seguenti metodi di pagamento: 
      a)  «Delega  unica  F24»  (c.d.  modello  F24)  fino  alla  sua
integrazione con il Sistema pagoPA; 
      b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua  integrazione  con  il
Sistema pagoPA; 
      c) eventuali altri servizi di pagamento  non  ancora  integrati
con il Sistema pagoPA e che non  risultino  sostituibili  con  quelli
erogati tramite pagoPA poiche' una specifica previsione di  legge  ne
impone la messa  a  disposizione  dell'utenza  per  l'esecuzione  del
pagamento; 
      d) per cassa, presso il soggetto che per tale  ente  svolge  il
servizio di tesoreria o di cassa. 
    Per il  conseguimento  degli  obiettivi  di  razionalizzazione  e
contenimento della spesa pubblica gli enti creditori hanno  l'obbligo
di dismettere ogni  altra  modalita'  di  pagamento  elettronico  non
interconnessa al Sistema pagoPA,  fatto  salvo  quanto  precisato  al
capoverso che precede e quanto di  seguito  rappresentato  all'ultimo
periodo del presente paragrafo. 
    Inoltre, si precisa  che  per  evitare  che  gli  utenti  possano
eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA,  e'  fatto
divieto ai  soggetti  tenuti  per  legge  all'adesione  a  pagoPA  di
pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accredito. 
    Resta fermo che, laddove un  utente,  pero',  avendo  in  proprio
memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento
andra' comunque gestito dall'ente creditore quale singola  eccezione,
con l'auspicio che tali eccezioni siano sempre  di  numero  inferiore
nel tempo. 
    Quale ulteriore eccezione all'uso esclusivo del  Sistema  pagoPA,
ogni pubblica  amministrazione,  ove  debba  incassare  somme  da  un
pagatore non stabilito sul territorio italiano (ossia che  non  possa
utilizzare la rete fisica sul territorio nazionale dei PSP aderenti a
pagoPA, non essendo il pagatore stesso sul territorio  italiano)  e/o
che non abbia la possibilita' di operare  tramite  un  prestatore  di
servizi di  pagamento  aderente  direttamente  al  Sistema  pagoPA  o
comunque integrato  allo  stesso  (ossia  che  non  abbia  nella  sua
disponibilita' una carta di pagamento per  finalizzare  il  pagamento
ovvero il psp presso cui detiene il conto corrente non  metta  a  sua
disposizione operazioni di addebito del conto integrate con  pagoPA),
ha la facolta' di comunicare a tale pagatore straniero le  istruzioni
per  effettuare  il   pagamento   dovuto   unitamente   all'IBAN   di
destinazione    dei    fondi    per    assicurarne    una    corretta
contabilizzazione.  Le  operazioni  di  pagamento  eseguite   tramite
bonifico extra pagoPA non potranno beneficiare del  medesimo  effetto
liberatorio di quelle eseguite tramite la Piattaforma pagoPA, ove  e'
possibile l'aggiornamento in tempo reale dell'importo dovuto all'ente
creditore. 
6. Il Ciclo di vita del pagamento. 
    Nell'ambito delle relazioni tra utilizzatori  finali  (cittadino,
professionista,  impresa)  e  enti  creditori,   l'effettuazione   di
pagamenti e' sempre riconducibile a un processo amministrativo che si
articola  in  fasi  ben  definite,   funzionali   al   suo   corretto
completamento. Tali fasi possono essere ricondotte in  un  «Ciclo  di
vita del pagamento», a qualunque titolo  gli  importi  siano  dovuti:
tassa, imposta, oblazione, ticket per prestazioni, etc. 
    Le fasi possono essere schematizzate come segue: 
      a) nascita della necessita' del pagamento (da parte dell'ente o
del privato); 
      b) generazione delle informazioni necessarie per dar  corso  al
pagamento; 
      c) pagamento; 
      d) regolamento e riversamento degli importi; 
      e) riconciliazione del pagamento; 
      f)  emissione  della  quietanza  ed  eventuale  erogazione  del
servizio. 
    Tenuto presente che le fasi  sopra  riportate  possono  avere  un
ordine diverso da quello su indicato e che tale ordine puo' variare a
seconda dello scenario e della tipologia  di  servizio  al  quale  si
riferisce  il  pagamento,  le  presenti  Linee  guida  contengono  le
indicazioni circa le modalita' attraverso le  quali  automatizzare  e
de-materializzare le varie fasi del «Ciclo di vita del  pagamento»  e
contengono,  inoltre,  le  informazioni  essenziali   per   la   loro
attuazione. 
7. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento. 
    Al fine di avviare il processo di pagamento, gli  enti  creditori
mettono  a  disposizione  della  piattaforma  pagoPA,   le   seguenti
informazioni minime: 
      a) denominazione dell'ente creditore; 
      b) identificativo dell'obbligato (il pagatore); 
      c) importo del pagamento dovuto; 
      d)  identificativo  univoco  di  versamento   e   causale   del
versamento; 
      e) identificativo del conto di pagamento sul quale  versare  le
somme dovute (IBAN del conto corrente bancario); 
      f) identificativo del conto  di  pagamento  postale  sul  quale
versare le somme dovute (IBAN del conto corrente  postale,  se  nella
disponibilita' dell'ente creditore); 
      g) scadenza (se prevista). 
    Nel momento in cui l'ente creditore crea la  posizione  debitoria
deve memorizzare in  un  apposito  archivio  le  informazioni  minime
richieste per il relativo  pagamento  -  che  costituiscono  evidenza
informatica dei pagamenti attesi - al fine di facilitare la  fase  di
riconciliazione. Gli enti creditori  possono  ampliare  i  dati  resi
disponibili, in coerenza con le proprie soluzioni organizzative. 
    Gli enti creditori sono tenuti  alla  continuita'  operativa  h24
affinche' ogni prestatore  di  servizio  di  pagamento  possa  sempre
erogare i propri servizi di pagamento agli utenti, pena il  pagamento
da parte degli stessi  enti  creditori  delle  sanzioni  che  saranno
indicate a tal fine nell'allegato B - Specifiche attuative  del  Nodo
dei pagamenti-SPC, previa fattura  da  parte  della  societa'  PagoPA
S.p.a. 
    Sara'  cura  della  PagoPA  S.p.a.,  determinare  e   condividere
preventivamente i parametri per la rilevazione anche a campione degli
enti creditori passibili di tali sanzioni. 
    PagoPA S.p.a. e' tenuta  a  monitorare  i  soggetti  aderenti  al
Sistema pagoPA al fine di dare evidenza agli utenti di ogni possibile
disservizio, cosicche' gli stessi possano, in ogni momento, essere  a
conoscenza dei servizi accessibili. 
7.1. Identificativo univoco di versamento e causale del versamento. 
    L'identificativo  univoco  di  versamento   (IUV)   da   indicare
obbligatoriamente, rappresenta l'elemento essenziale del  versamento,
il cui  formato  deve  essere  conforme  e  generato  secondo  quanto
specificato  nell'allegato  A  -  Specifiche  attuative  dei   codici
identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione. 
    Al  fine  di  consentire  le  attivita'  di  riconciliazione  del
pagamento da parte degli enti creditori e quelle  di  riversamento  a
cura dei prestatori di servizi di pagamento, ciascun  ente  creditore
attribuisce ad ogni operazione di incasso  un  codice  identificativo
denominato «Identificativo  univoco  di  versamento»  (IUV)  che  non
potra' mai essere piu' associato nel tempo  ad  alcun  altro  incasso
emesso dal medesimo ente creditore. 
    Il prestatore di servizi di  pagamento,  in  caso  di  mancato  o
tardivo riversamento agli enti creditori, e'  chiamato  al  pagamento
degli interessi indicati nell'allegato A - Specifiche  attuative  dei
codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione. 
    Inoltre, il prestatore  di  servizi  di  pagamento,  in  caso  di
tardivo invio del flusso di rendicontazione e' chiamato al  pagamento
delle somme indicate a tal fine nell'accordo di servizio. 
    Le somme  dovute  dal  prestatore  per  il  mancato  e/o  tardivo
riversamento e/o per la rendicontazione tardiva sono calcolate  dalla
Societa' PagoPA S.p.a. per conto dell'ente creditore e  dalla  stessa
fatturate e incassate, con onere di quest'ultima al riversamento  nei
confronti dell'ente creditore competente. 
    Gli enti creditori possono  demandare  ad  uno  o  piu'  soggetti
terzi, in  tutto  o  in  parte,  la  generazione  dell'identificativo
univoco di versamento, avendo cura che ne  sia  mantenuta  nel  tempo
l'univocita'. 
    Per i versamenti al bilancio  dello  Stato  o  sui  conti  aperti
presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di Tesoreria  dello
Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
(MEF) del 9 ottobre 2006, n.  293  («Regolamento  recante  norme  per
l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso  le  tesorerie
statali»),  l'indicazione  del  codice  IUV  e  della  causale   deve
rispettare integralmente  quanto  specificato  nelle  presenti  Linee
guida anche in deroga, per la sola  componente  della  causale,  alla
circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20  dell'8  maggio
2007, tenuto conto del rapporto di specialita' delle  presenti  Linee
guida rispetto alla circolare della RGS. Le disposizioni di cui  alla
suddetta  circolare  RGS  n.  20  del  2007   restano   integralmente
applicabili per i versamenti effettuati dagli utilizzatori finali  al
di fuori del Sistema pagoPA. 
7.2. Identificativo del conto di pagamento. 
    L'identificativo del conto di pagamento e' costituito dal  codice
IBAN del conto di pagamento  dell'ente  creditore  aperto  presso  la
banca che svolge il servizio di tesoreria e/o  cassa,  ovvero  presso
Poste italiane S.p.a. 
    Per i versamenti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso
la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di Tesoreria dello  Stato,
il codice IBAN di cui sopra e' quello indicato  sul  sito  web  della
Ragioneria generale dello Stato (2) ai sensi del gia' citato  decreto
del MEF n. 293/2006. 
    Sempre al fine di garantire  il  maggior  numero  di  servizi  di
pagamento  disponibili,  nel  caso  in  cui  siano  stati   istituiti
dall'amministrazione centrale  uno  o  piu'  conti  correnti  postali
aperti nell'ambito della procedura informatica  «Piattaforma  incassi
per le amministrazioni dello Stato» di cui al decreto ministeriale 30
aprile  2021,  dedicati  a  particolari  categorie   di   versamenti,
collegati  a  specifiche  imputazioni  di  versamenti  destinati   al
bilancio dello Stato o a  conti  aperti  presso  la  Tesoreria  dello
Stato, l'ente creditore dovra' fornire al PSP, oltre al  codice  IBAN
di cui  al  periodo  precedente,  anche  l'identificativo  del  conto
corrente postale «dedicato» attestato sulla piattaforma incassi  gia'
indicata. 
    Per evitare che siano eseguite  operazioni  di  pagamento  al  di
fuori del Sistema pagoPA, gli enti creditori non  devono  esporre  in
alcun modo, neppure  sul  proprio  sito  web,  ne'  sugli  avvisi  di
pagamento, gli IBAN dei conti di  pagamento  utilizzati  nel  Sistema
pagoPA. 
7.3. Identificativo del pagatore. 
    Il codice identificativo del pagatore e' rappresentato dal codice
fiscale o dalla partita IVA. 
8. Effettuazione del pagamento. 
    Le Linee guida non dettano specifici workflow procedurali  per  i
procedimenti amministrativi degli enti creditori, bensi'  introducono
particolari «modelli», meglio definiti nell'allegato B  -  Specifiche
attuative del  Nodo  dei  pagamenti-SPC,  per  eseguire  i  correlati
pagamenti che possono essere  effettuati,  sia  dai  siti  web  degli
stessi enti creditori, sia attraverso i servizi e i  canali  messi  a
disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, nonche'  forniti
da PagoPA S.p.a.. 
    L'insieme del codice «Identificativo univoco di versamento» (IUV)
associato al codice fiscale dell'ente creditore, si configura come un
«avviso di pagamento». 
    Nel caso in cui il pagamento sia avviato attraverso il  sito  web
dell'ente creditore, l'avviso  di  pagamento  puo'  essere  scambiato
attraverso strumenti informatici direttamente tra l'ente creditore  e
il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore finale si
avvale per la singola operazione. 
    Nel caso in cui il pagamento sia eseguito attraverso i servizi  e
i canali messi a disposizione dal prestatore di servizi di  pagamento
di cui l'utilizzatore finale si avvale  per  la  singola  operazione,
l'ente creditore deve rendere disponibile l'avviso di pagamento in un
documento inviato all'utilizzatore finale  stesso  attraverso  canali
digitali, posta ordinaria, posta elettronica, «download» dal sito web
dell'ente creditore, ovvero per il tramite di PagoPA S.p.a.,  laddove
quest'ultima sia stata  messa  in  grado  dall'ente  creditore  della
gestione delle posizioni debitorie dell'ente stesso. 
8.1. Pagamenti dal sito dell'ente creditore. 
    Sono i pagamenti, effettuati dall'utilizzatore finale  attraverso
i siti  web  degli  enti  creditori,  integrati  in  un  procedimento
amministrativo che prevede la de-materializzazione  dell'attestazione
del pagamento. 
    In tale processo, che presuppone il colloquio tra  l'utilizzatore
finale che richiede di effettuare un pagamento - e che a  tale  scopo
utilizza le procedure messe a disposizione dall'ente creditore - e il
prestatore di servizi di pagamento che lo esegue, si configura  l'uso
di un «avviso  di  pagamento  informatico»  che  contiene  il  codice
«Identificativo univoco di versamento» (IUV). 
8.1.1. Identificazione del soggetto che effettua il versamento. 
    Le  procedure  di  pagamento  messe  in  atto   dalle   pubbliche
amministrazioni possono richiedere,  quando  previsto  dalle  stesse,
l'identificazione informatica del soggetto che effettua il versamento
attraverso gli strumenti previsti  dall'art.  64  e  64-bis  del  CAD
(Sistema pubblico per la gestione delle  identita'  digitali)  ovvero
con  altri  strumenti  equipollenti  resi  noti  preventivamente   al
soggetto che effettua il versamento. 
8.1.2. Trasparenza nel pagamento. 
    Nel rispetto della normativa in materia di trasparenza,  il  Nodo
dei  pagamenti-SPC,  attraverso  delle  specifiche  funzionalita'   e
preventivamente all'esecuzione dell'operazione di  pagamento,  espone
le condizioni, anche economiche, per l'utilizzo  degli  strumenti  di
pagamento messi a disposizione dai PSP. 
8.2. Pagamenti attraverso i servizi e i canali messi  a  disposizione
dai PSP. 
    Ci si riferisce ai pagamenti per i quali non  e'  richiesta,  sul
sito web dell'ente creditore, un'operativita' di tipo interattivo con
l'utilizzatore finale; tali pagamenti sono  eventualmente  supportati
da un avviso di pagamento (analogico e/o digitale) e  possono  quindi
essere perfezionati  in  tempi  successivi,  avvalendosi  dei  canali
offerti  dai  PSP  scelti  dal  pagatore  o  dal  soggetto  versante,
attraverso i servizi telematici messi a  disposizione  della  propria
clientela e integrati  con  la  piattaforma  tecnologica  di  cui  al
successivo paragrafo 8.3. 
8.3.   La   piattaforma   tecnologica   per   l'interconnessione    e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e  i  prestatori
di servizi di pagamento. 
    L'obbligo  di  adesione  al  Sistema  pagoPA   e'   declinato   e
tecnicamente dettagliato nelle presenti Linee guida  e  nei  relativi
allegati tecnici, ove sono descritti i diversi modelli di pagamento. 
    Pertanto,  i  soggetti  obbligati  ad   aderire   al   Nodo   dei
pagamenti-SPC  sono,  altresi',  chiamati  ad  implementare  tutti  i
modelli di pagamento previsti. 
    Gli enti creditori devono definire un piano  di  attivazione  dei
servizi atto ad individuare, in dettaglio, le attivita' e i tempi  di
loro realizzazione per fare in  modo  che  i  pagamenti  di  tutti  i
servizi  erogati  dal  singolo  soggetto  obbligato  possano   essere
eseguiti con tutti i modelli di  pagamento  previsti  dalle  presenti
Linee guida. 
8.3.1. Le funzionalita' del Nodo dei pagamenti-SPC. 
    L'infrastruttura  messa  a  disposizione  dalla  Presidenza   del
Consiglio, per il tramite della Societa' PagoPA S.p.a., consente agli
enti creditori di gestire tutte le soluzioni  organizzative  adottate
per far effettuare i  pagamenti  dovuti  -  sia  che  siano  attivati
direttamente dai propri siti web sia che  siano  iniziati  presso  le
strutture dei prestatori di servizi di pagamento - e all'utilizzatore
finale di avvalersi di tutti gli strumenti di pagamento disponibili. 
    In  particolare,  e'  possibile  -   attraverso   il   Nodo   dei
pagamenti-SPC -  gestire  in  modo  interattivo  tutti  i  pagamenti,
nonche' consentire all'utilizzatore finale  di  operare  direttamente
sui canali offerti dai prestatori di servizi di  pagamento,  rendendo
possibile  agli  enti  creditori  lo  snellimento  dei  processi   di
riscossione, il miglioramento della qualita' dei servizi erogati e il
risparmio sui costi di processo. 
    Le  ricevute  create  dalla   piattaforma   costituiscono   prova
dell'avvenuto addebito del pagatore o del soggetto versante e  devono
essere conservate, a cura degli  enti  creditori,  con  le  modalita'
indicate  nelle  disposizioni  sulla  conservazione   dei   documenti
informatici. (3) 
    L'adesione dei prestatori di servizi di  pagamento  al  Nodo  dei
pagamenti-SPC consente a questi ultimi di rilasciare al pagatore  una
ricevuta, telematica e/o cartacea, con potere liberatorio. 
    Le  modalita'  tecniche  e  organizzative  per  l'utilizzo  della
piattaforma tecnologica sono definite nell'allegato  B  -  Specifiche
attuative  del  Nodo  dei  pagamenti-SPC,   e   costituiscono   parte
integrante delle presenti Linee guida. 
8.3.2. Accordi per l'attivazione dell'interoperabilita' con  il  Nodo
dei pagamenti-SPC. 
    L'utilizzo  dei  servizi  messi  a  disposizione  dal  Nodo   dei
pagamenti-SPC  e'  attivato  attraverso   apposite   procedure   rese
disponibili sul sito istituzionale della societa' PagoPA S.p.a. 
    Per aderire, gli enti  creditori  devono  utilizzare  il  portale
messo a disposizione  della  societa'  PagoPA  S.p.a.  sottoscrivendo
apposite «Lettere di adesione», il cui schema  e'  predisposto  dalla
societa' stessa. 
    Per  garantire  il  rispetto  delle  presenti  Linee  guida,  dei
relativi allegati, nonche' di ogni altra documentazione  inerente  il
Sistema pagoPA, i prestatori di servizi di  pagamento,  sottoscrivono
su  base  volontaria  con  PagoPA  S.p.a.  l'«Accordo  di  servizio»,
pubblicato sul sito della societa' PagoPA S.p.a. 
    Il prestatore di servizi di pagamento e' tenuto al  rispetto  dei
service level agreement  che  garantiscono  l'avvenuto  pagamento  da
parte degli utenti agli enti creditori. Tali livelli di servizio sono
disciplinati nell'accordo sopra citato,  unitamente  alle  rispettive
conseguenze per il mancato rispetto; queste ultime, nessuna  esclusa,
saranno contestate dalla societa' PagoPA S.p.a. che ne  inserisce  in
fattura il relativo importo a titolo di responsabilita' contrattuale. 
    Al fine di assicurare la piena funzionalita' del Sistema  pagoPA,
i prestatori di servizi di pagamento operativi sulla piattaforma sono
tenuti a implementare nei termini stabiliti  le  modifiche  evolutive
indicate nelle presenti Linee Guida o stabilite, di volta  in  volta,
nei relativi allegati e/o nella documentazione tecnica prodotta dalla
PagoPA S.p.a. A tal fine, PagoPA S.p.a. definira'  e  rendera'  noti,
previa  consultazione  della  comunita'  degli   aderenti,   appositi
indicatori di  performance  sulla  base  dei  quali  potranno  essere
applicati  meccanismi  di   differenziazione   tariffaria   volti   a
incentivare  la  corretta  e  tempestiva  adozione  delle   modifiche
evolutive sopra citate. 
    Eventuali problematiche  relative  alla  mancata  adozione  delle
modifiche evolutive potranno essere oggetto di confronto con la Banca
d'Italia, nell'ambito  delle  sue  attivita'  di  sorveglianza  sulla
Piattaforma pagoPA. 
    PagoPA S.p.a. provvedera' a modificare e integrare lo standard di
accordo di servizio, nonche' a  modificare  in  via  unilaterale  gli
accordi di servizio gia' in essere con i  prestatori  di  servizi  di
pagamento,  corredandoli  di  un  nuovo  e  distinto   allegato   che
disciplini i meccanismi di differenziazione tariffaria a integrazione
di quelli indicati nell'allegato A. 
8.3.3. Intermediari per la connessione al Nodo dei pagamenti-SPC. 
    Gli enti creditori, nonche' i PSP che  abbiano  sottoscritto  gli
accordi di cui al paragrafo precedente, si possono avvalere di uno  o
piu' soggetti terzi che, in nome e per conto del  soggetto  aderente,
si  occuperanno  di  gestire   le   attivita'   di   interconnessione
all'infrastruttura Nodo dei pagamenti-SPC, mantenendo  inalterate  le
singole responsabilita' nei confronti degli utilizzatori finali. 
    Gli stessi enti creditori, nonche' gli  stessi  PSP  che  abbiano
sottoscritto gli accordi  di  cui  al  paragrafo  precedente,  previo
accordo con la societa'  PagoPA  S.p.a.,  possono  costituirsi  quali
soggetti intermediari al fine di offrire servizi di  interconnessione
al Nodo dei pagamenti-SPC. 
8.4 Convenzioni e atti negoziali  con  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento. 
    In  via  generale  e  -  indipendentemente  dallo  strumento   di
pagamento scelto  dall'utilizzatore  finale,  per  le  operazioni  di
pagamento  richieste  a  un  prestatore  di  servizi   di   pagamento
prescelto, ancorche' in via occasionale, dall'utilizzatore  finale  -
non sono necessari  particolari  convenzioni  o  atti  negoziali  tra
l'ente creditore ed i prestatori  di  servizi  di  pagamento,  ma  e'
sufficiente che il prestatore di servizi di pagamento  prescelto  sia
tra  quelli  aderenti  al  Sistema  pagoPA,  in  quanto  l'ordine  di
pagamento e' impartito  direttamente  dal  pagatore  o  dal  soggetto
versante al prestatore di servizi  di  pagamento  e  il  codice  IBAN
indicato dall'ente creditore consente la contabilizzazione  immediata
delle somme sul conto dell'ente creditore o presso la Tesoreria dello
Stato. 
    Il Sistema pagoPA, difatti, non prevede alcun  tipo  di  rapporto
contrattuale tra il PSP e l'ente creditore, per  cui  le  commissioni
sono  applicate  all'utilizzatore   finale   dal   PSP   (selezionato
liberamente tra i PSP aderenti che offrono il servizio in concorrenza
fra loro) per il servizio di pagamento richiesto.  Cio'  e'  coerente
con  il  principio  di  tariffazione  «share»  (il  pagatore   e   il
beneficiario sostengono ciascuno le spese  applicate  dal  rispettivo
prestatore di servizi di pagamento) e con il  divieto  di  surcharge.
(4) Tali principi, stante il funzionamento del Sistema  pagoPA,  sono
rispettati  anche  nell'operativita'  del  pagamento  con  carta   di
pagamento. 
    Solo  laddove  la  pubblica  amministrazione,   in   materia   di
pagamenti, voglia accollarsi in tutto o in parte  le  commissioni  in
capo agli utilizzatori finali ovvero voglia  mettere  a  disposizione
degli utilizzatori finali dei servizi di pagamento che non  risultano
erogati da nessun PSP aderente al Nodo dei pagamenti-SPC,  la  stessa
amministrazione, solo in tali evenienze, potra' porre in essere delle
specifiche convenzioni con uno o piu' PSP, nel rispetto dei  principi
di evidenza pubblica. 
8.5 Giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC. 
    Al fine  di  assicurare  l'applicazione  uniforme  dei  tempi  di
esecuzione massima delle operazioni  e  tenendo  altresi'  conto  dei
diversi modelli operativi adottati  dai  PSP,  indipendentemente  dal
termine della giornata operativa stabilito da ciascun PSP, il termine
della  giornata  operativa  per  la  ricezione  delle  operazioni  di
pagamento da effettuarsi tramite  il  Nodo  dei  pagamenti-SPC  (c.d.
«giornata  operativa  del  Nodo  dei  pagamenti-SPC»)   e'   indicata
nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici  identificativi  di
versamento, riversamento e rendicontazione. 
9. Regolamento contabile e riversamento. 
    Il  «ciclo  di  vita  del  pagamento»  prevede  che,  una   volta
completata la fase di esecuzione del  pagamento,  quest'ultimo  venga
regolato contabilmente tra i PSP dell'utilizzatore finale e dell'ente
creditore  attraverso  l'invio  di  SEPA  Credit  Transfer,  con   le
modalita' indicate nell'allegato A - Specifiche attuative dei  codici
identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione. 
    Le operazioni  disposte  attraverso  il  Sistema  pagoPA  possono
essere regolate facendo riferimento alla giornata operativa del  Nodo
dei pagamenti-SPC (vedi § 8.5), nel rispetto  delle  disposizioni  di
cui al titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
    La comunicazione al Sistema pagoPA di esito positivo da parte del
PSP, di per se',  impone  a  quest'ultimo  di  effettuare  in  favore
dell'ente   creditore   l'accredito   dell'importo   indicato   nella
comunicazione stessa, a prescindere che l'operazione di addebito  nei
confronti dell'utilizzatore finale sia stata  eseguita  o  meno,  con
diritto della PagoPA S.p.a. di inserire nelle proprie fatture, sempre
a titolo di responsabilita' contrattuale, anche quanto dovuto dal PSP
al  singolo  ente  creditore  per  tali  casistiche  e/o  ogni  altra
casistica connessa al mancato accredito all'ente creditore di  quanto
a quest'ultimo dovuto in base all'operativita' del singolo PSP  sulla
piattaforma. 
    Il PSP che abbia inviato erroneamente una comunicazione con esito
positivo potra' essere esentato dall'obbligo di effettuare in  favore
dell'ente   creditore   l'accredito   dell'importo   indicato   nella
comunicazione stessa solo al ricorrere della  condizione  di  cui  al
seguente punto a) e di una delle due condizioni elencate ai  seguenti
punti b) e c): 
      a) abbia preventivamente comunicato all'ente creditore l'errata
emissione della comunicazione avente esito positivo; 
      b) ove il pagamento sia relativo all'erogazione di un  servizio
da parte dell'ente creditore  e  quest'ultimo  non  abbia  provveduto
all'erogazione del servizio stesso verso l'utilizzatore finale; 
      c) ove il pagamento  non  sia  relativo  all'erogazione  di  un
servizio da parte dell'ente creditore e il prestatore di  servizi  di
pagamento dia prova  all'ente  creditore  che  l'utilizzatore  finale
abbia gia' ricevuto un documento emesso dallo  stesso  prestatore  di
servizi  di  pagamento  al  fine  di   annullare   l'esito   positivo
dell'attestazione di pagamento erroneamente rilasciata. 
9.1.  Pagamenti  effettuati  tramite  bollettino  di  conto  corrente
postale. 
    Fatta salva la particolare  natura  del  versamento  in  oggetto,
regolato dall'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
144/2001, per quanto riguarda le somme incassate sui  conti  correnti
postali, l'ente creditore ha facolta' di richiedere a Poste  italiane
S.p.a. di eseguire il riversamento sul conto di tesoreria delle somme
incassate  attraverso  il  Sistema  pagoPA  nella  singola   giornata
operativa del Nodo dei pagamenti-SPC (vedi  paragrafo  8.5)  mediante
invio  di  SEPA  Credit   Transfer,   con   le   modalita'   indicate
nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici  identificativi  di
versamento, riversamento e rendicontazione. 
    All'esercizio  della  facolta'  da  parte   dell'ente   creditore
corrisponde l'obbligo di Poste italiane  S.p.a.  di  darvi  immediata
esecuzione  accreditando  le  somme  con  la  periodicita'  richiesta
dall'ente creditore, la quale, come minimo, dovra' tenere conto della
tempistica di legge per  l'esecuzione  della  duplice  operazione  di
accredito. 
10. Riconciliazione e rilascio della quietanza. 
    Gli enti creditori  eseguono  la  riconciliazione  dei  pagamenti
sulla base delle informazioni contabili fornite dal proprio  istituto
tesoriere, dei codici  IUV  forniti  dai  prestatori  di  servizi  di
pagamento che hanno eseguito i singoli versamenti, nonche' dei codici
IUV  presenti  sulle  proprie  evidenze  informatiche  costituite  in
accordo con quanto descritto al capitolo 7. 
    Per le modalita' con le quali effettuare la riconciliazione delle
operazioni si rimanda a  quanto  indicato  negli  appositi  paragrafi
delle specifiche attuative. 
    Al  fine  di  consentire  all'ente  creditore  di  eseguire   una
riconciliazione automatica e nel rispetto di quanto altresi' indicato
nelle regole tecniche OPI e nel protocollo sulle regole tecniche  OIL
(5) si segnala la necessita' che l'istituto tesoriere non  alteri  in
alcun modo la causale del pagamento, ma  la  trascriva  integralmente
nel giornale di cassa elettronico. 
10.1 Pagamenti effettuati tramite bonifico cumulativo. 
    Per  la  riconciliazione  delle  operazioni  regolate   in   modo
cumulativo si rimanda a quanto indicato nell'allegato A -  Specifiche
attuative dei codici identificativi  di  versamento,  riversamento  e
rendicontazione. 
10.2 Attestato di pagamento e rilascio della quietanza. 
    Una  volta  riconciliato  il  pagamento,  l'ente  creditore  deve
rendere disponibile sul proprio sito web ovvero inviare  al  pagatore
tramite posta elettronica certificata  e/o  strumenti  analoghi,  ivi
incluso il domicilio digitale del cittadino di cui all'art. 3-bis del
CAD, un documento che costituisca per il debitore prova dell'avvenuto
pagamento. 
    Tale attestato deve poter essere  riproducibile,  a  richiesta  e
cura del pagatore, su supporto cartaceo: al  fine  di  assicurare  la
provenienza e la conformita' tra la copia analogica cosi' ottenuta  e
l'originale informatico da cui e' tratta (6) si rimanda  alle  «Linee
guida sul contrassegno elettronico» a cura dell'AGID. 
    Le ricevute di pagamento rilasciate dai prestatori di servizi  di
pagamento che aderiscono  al  Nodo  dei  pagamenti-SPC  hanno  potere
liberatorio  (7)   nei   confronti   del   pagatore   per   l'importo
dell'operazione di pagamento, a condizione che i dati  identificativi
del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o  di
accredito del pagamento riportati su tali documenti siano esatti. 
    Restano ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo  che
permane a carico del pagatore in via solidale con l'ente creditore ai
fini del rilascio delle quietanze relative ai pagamenti eseguiti. 
11. Identificativi errati o incompleti del pagamento. 
    Ai sensi degli articoli  24  e  25  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11,  come  modificati  dal  decreto  legislativo  n.
218/2017, gli enti creditori e i prestatori di servizi  di  pagamento
non sono responsabili  della  mancata  esecuzione  o  dell'esecuzione
inesatta del pagamento se i dati identificativi del  pagatore  o  del
soggetto versante, le coordinate  di  addebito  o  di  accredito  del
pagamento forniti dal pagatore o dal soggetto versante sono inesatti. 
    Gli  stessi  non  sono  altresi'   responsabili   della   mancata
esecuzione o dell'esecuzione  inesatta  del  pagamento  se  i  codici
identificativi del versamento di  cui  al  capitolo  7,  forniti  dal
pagatore o dal soggetto versante, sono inesatti o mancanti. 
12. Specifiche attuative. 
    Alle presenti Linee guida sono allegati, quale  parte  integrante
delle stesse, dei documenti di carattere  tecnico  per  definire  nel
dettaglio  le  modalita'  attraverso  le  quali  viene  data  pratica
attuazione ai pagamenti in oggetto, e segnatamente: 
      allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi  di
versamento, riversamento e rendicontazione; 
      allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC. 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri, per  il  tramite  della
societa' PagoPA S.p.a.  si  occupera'  nel  tempo  di  aggiornare  le
presenti Linee guida unitamente ai relativi allegati tecnici. 
13. Decorrenza. 
    Le presenti Linee  guida,  anche  in  forza  di  quanto  disposto
dall'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135  sostituiscono
le precedenti versioni emanate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente - Serie  generale
- n. 31 del 7 febbraio 2014 e Serie generale - n. 152  del  3  luglio
2018. 
    Inoltre si segnala che, ai  sensi  dell'art.  65,  comma  2,  del
citato decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 «L'obbligo per  i
prestatori  di  servizi  di   pagamento   abilitati   di   utilizzare
esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 82  del  2005  per  i  pagamenti  verso  le  pubbliche
amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021». Pertanto, a  decorrere
da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi  di  pagamento
ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo  eseguire  servizi  di
pagamento che non transitino per il  Nodo  dei  pagamenti-SPC  e  che
abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all'adesione
allo stesso sistema, ad  eccezione  dei  soli  servizi  di  cui  alle
lettere a), b), c) e d) del capitolo 5 e di quanto ulteriormente  nel
medesimo paragrafo rappresentato. 
    Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art.  2,  punto  39,  del
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, per il  recepimento  in
Italia della PSD2, e' stabilito che «Gli articoli 36,  37  e  38  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono abrogati dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del  comma  6
dell'art. 37 che e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019». 
    Pertanto, dovendo le pubbliche amministrazioni  applicare  quanto
stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio
2019, appare opportuno rappresentare  che,  per  la  sola  componente
degli incassi, l'adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresi',  il
pieno rispetto della  direttiva  europea,  come  recepita  a  livello
nazionale. 
    Per comodita' del  lettore,  si  riporta  il  testo  dell'art.  5
(Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche)  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179 e dal successivo decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217. 
 
                               Art. 5. 
 
        Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche 
 
    1. I soggetti di cui all'art.  2,  comma  2,  sono  obbligati  ad
accettare, tramite la piattaforma di cui  al  comma  2,  i  pagamenti
spettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamento
elettronico,  ivi  inclusi,  per  i  micro-pagamenti,  quelli  basati
sull'uso del credito telefonico. Tramite la  piattaforma  elettronica
di cui al comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
altre  forme  di  pagamento  elettronico,  senza  discriminazione  in
relazione allo schema di pagamento abilitato per  ciascuna  tipologia
di  strumento  di  pagamento  elettronico  come  definita  ai   sensi
dell'art. 2, punti 33), 34) e 35) del  regolamento  UE  2015/751  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015  relativo  alle
commissioni interbancarie sulle operazioni  di  pagamento  basate  su
carta. 
    2. Al fine di dare attuazione  al  comma  1,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri mette a disposizione,  attraverso  il  sistema
pubblico  di   connettivita',   una   piattaforma   tecnologica   per
l'interconnessione   e   l'interoperabilita'   tra    le    pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al
fine di assicurare, attraverso gli  strumenti  di  cui  all'art.  64,
l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta  la
gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36) 
    2-bis. ((comma abrogato dal decreto-legge  6  novembre  2021,  n.
152)). 
    2-ter. I soggetti di cui  all'art.  2,  comma  2,  consentono  di
effettuare pagamenti elettronici tramite la  piattaforma  di  cui  al
comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di  cui  all'art.
2-bis del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
    2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono
pagamenti  a  favore  delle  pubbliche   amministrazioni   attraverso
l'utilizzo della piattaforma di  cui  al  comma  2.  Resta  fermo  il
sistema dei versamenti unitari di cui  all'art.  17  e  seguenti  del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,   Capo   III,   fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
o del Ministro delegato, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sentite l'Agenzia  delle  entrate  e  l'AgID,  che
fissa, anche  in  maniera  progressiva,  le  modalita'  tecniche  per
l'effettuazione dei pagamenti tributari  e  contributivi  tramite  la
piattaforma di cui al comma 2. 
    2-quinquies. Tramite  la  piattaforma  di  cui  al  comma  2,  le
informazioni sui  pagamenti  sono  messe  a  disposizione  anche  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria
generale dello Stato. 
    2-sexies. La piattaforma tecnologica  di  cui  al  comma  2  puo'
essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso  i
pagamenti elettronici,  i  processi  di  certificazione  fiscale  tra
soggetti  privati,  tra  cui  la  fatturazione   elettronica   e   la
memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi  giornalieri
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.
127. 
    2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le  regole  tecniche  di  funzionamento  della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
    3. comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. 
    3-bis. comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.
179. 
    3-ter. comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.
179. 
    4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita  la  Banca  d'Italia,
definisce linee guida per  ((l'attuazione  del  presente  articolo  e
per)) la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui  al
comma 1 e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei  servizi
di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni  relative
al pagamento medesimo. 
    5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
    ____ 
Aggiornamento (16) 
    Il  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,   convertito   con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  ha  disposto  (con
l'art.  6-ter,  comma  2)  che  «Gli  obblighi  introdotti   per   le
amministrazioni pubbliche con le  disposizioni  di  cui  al  comma  1
acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.». 
Aggiornamento (29) 
    Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto  (con
l'art. 65, comma 2) che «L'obbligo per i  prestatori  di  servizi  di
pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente  la  piattaforma  di
cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal  1°  gennaio
2019». 
Aggiornamento (31) 
    Il  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha  disposto  (con
l'art. 8, comma 1) che «Ai fini dell'attuazione  degli  obiettivi  di
cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli  obiettivi
dell'Agenda digitale europea, la gestione della  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
nonche' i compiti, relativi a tale piattaforma,  svolti  dall'Agenzia
per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato,  del  Commissario
straordinario di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179». Il decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.
217, come modificato dal decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  ha
disposto (con l'art. 65, comma 2) che «L'obbligo per i prestatori  di
servizi  di  pagamento  abilitati  di  utilizzare  esclusivamente  la
piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82
del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche  amministrazioni  decorre
dal 31 dicembre 2019». 
Aggiornamento (34) 
    Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come  modificato
dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto  (con  l'art.
65, comma 2) che «L'obbligo per i prestatori di servizi di  pagamento
abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art.
5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005  per  i  pagamenti
verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020». 
Aggiornamento (36) 
    Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come  modificato
dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha disposto (con l'art.  65,
comma 2) che «L'obbligo per i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art.
5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005  per  i  pagamenti
verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021». 

(1) Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione quinta,  n.  319  del  3
    aprile 1990 e n. 2605 del 9 maggio 2001. 

(2) Vedi            sito            MEF/RGS            all'indirizzo:
    http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/forma
    zione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/quadro_di_cl
    assificazione_delle_entrate/index.html 

(3) Capo III «Formazione,  gestione  e  conservazione  dei  documenti
    informatici» del CAD. 

(4) La commissione applicata  dal  PSP  al  pagatore  rappresenta  il
    corrispettivo per l'esecuzione di un servizio di pagamento e  non
    costituisce pertanto una fattispecie  assimilabile  al  surcharge
    (art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 11/2010; art. 21,  comma
    4-bis, e art. 62, comma 1, decreto legislativo  n.  206/2005)  in
    cui il beneficiario applica un  sovrapprezzo  per  l'utilizzo  di
    determinati strumenti di pagamento,  ribaltando  sull'utente,  in
    tutto o in parte, le commissioni che lo  stesso  beneficiario  e'
    chiamato a riconoscere al proprio PSP. 

(5) Vedi rispettivamente «Regole tecniche e standard per  l'emissione
    dei documenti informatici relativi alla gestione dei  servizi  di
    tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico  attraverso
    il Sistema SIOPE+» e «Aggiornamento del protocollo  sulle  regole
    tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti  informatici
    relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa  degli
    enti del comparto pubblico» pubblicati sul sito AgID. 

(6) art. 23, comma 2 del CAD. 

(7) L'effetto liberatorio non potra' riguardare  anche  la  posizione
    debitoria   sottostante,   laddove    l'ammontare    dell'importo
    effettivamente da pagare sia determinabile sulla base di elementi
    nella  disponibilita'  esclusiva  del   pagatore   all'atto   del
    pagamento, tali, dunque, da escludere la possibilita' per  la  PA
    beneficiaria di verificarne la correttezza. Ci  si  riferisce,  a
    titolo   esemplificativo,   al   pagamento   delle    tasse    in
    autoliquidazione da parte  del  pagatore,  oppure,  al  pagamento
    delle sanzioni del Codice  della  strada,  in  cui  l'importo  da
    pagare e' variabile per legge a seconda della data  dell'avvenuta
    notifica nei confronti dell'obbligato al pagamento.