(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
      La menzione «Finocchiona» che  e'  intraducibile,  deve  essere
fatta in caratteri chiari,  indelebili,  con  colorimetria  di  ampio
contrasto  rispetto   all'etichetta   tale   da   essere   nettamente
distinguibile e di dimensioni maggiori  di  ogni  altra  scritta  che
compare in etichetta e comunque non  inferiori  a  3  mm,  ed  essere
immediatamente  seguita  dalla   menzione   «Indicazione   geografica
protetta» o dalla sigla «IGP». 
      In etichetta, inoltre, deve essere sempre presente  il  simbolo
grafico comunitario della «IGP.».  Le  menzioni  che  possono  essere
utilizzate insieme al simbolo grafico  devono  essere  conformi  alle
prescrizioni previste dalla normativa dell'Unione europea. 
      Il riferimento in etichetta all'uso di  carne  di  razza  Cinta
Senese e' consentito solo se la  materia  prima  utilizzata  proviene
esclusivamente da suini della suddetta razza  conformi  ai  requisiti
indicati al punto 2.2. del presente disciplinare. 
      In etichetta e' inoltre consentito  l'uso  di  indicazioni  che
facciano  riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi
privati, consorzi, purche' non abbiano significato  laudativo  e  non
siano  tali  da  trarre  in  inganno   l'acquirente/consumatore.   Il
riferimento al nome di aziende suinicole dai cui derivano le carni e'
consentito solo nel caso in cui la materia prima provenga interamente
dai suddetti allevamenti. La «Finocchiona»  puo'  essere  immessa  al
consumo sfusa oppure confezionata. Il  confezionamento  del  prodotto
intero, in tranci o affettato, puo'  essere  fatto  sottovuoto  o  in
atmosfera  protettiva.  Le  operazioni  di  affettamento  e  relativo
confezionamento del prodotto  devono  avvenire  esclusivamente  nella
zona di produzione indicata nell'art. 3. 
      Al  fine  di  garantire  la  rintracciabilita'   del   prodotto
affettato, ciascuna confezione dovra'  essere  identificata  in  modo
univoco attraverso il ricorso ad una numerazione progressiva  la  cui
attribuzione avverra' secondo le indicazioni  fornite  dall'organismo
di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare.