Art. 7 Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonche' gli aspiranti specialisti. Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria. Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.