Art. 11 
 
              Trasmissioni per persone con disabilita' 
 
  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di  cui  alla
presente delibera, la Rai, in aggiunta alle  modalita'  di  fruizione
delle trasmissioni da parte delle persone con  disabilita',  previste
dal contratto  di  servizio,  cura  la  pubblicazione  di  pagine  di
televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e  delle
loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale  e  le
trasmette a partire dal quinto giorno successivo al  termine  per  la
presentazione delle candidature. 
  2.  I  messaggi  autogestiti  di  cui  all'art.  7  possono  essere
organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che
ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.