Art. 12 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  1. I calendari delle tribune e le loro  modalita'  di  svolgimento,
incluso l'esito dei  sorteggi  sono  preventivamente  trasmessi  alla
Commissione. 
  2.  Entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  pubblicazione   della
presente  delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale,   la   RAI   comunica
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla  Commissione
il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2,  comma
1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il
venerdi' precedente alla messa in  onda,  il  calendario  settimanale
delle  trasmissioni  programmate,  nonche'  la  distribuzione   della
presenza  dei  soggetti  politici  invitati  per  tutto  il   periodo
elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata
e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche  tenendo  conto
della collocazione oraria della trasmissioni. 
  2-bis.  La  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione  la  programmazione  di   massima
relativa all'ultima settimana di campagna elettorale,  non  oltre  il
venerdi' antecedente alla stessa. 
  3. La RAI pubblica quotidianamente  sul  proprio  sito  web  -  con
modalita' tali da renderli scaricabili - e, settimanalmente, i dati e
le informazioni del  monitoraggio  del  pluralismo  relativi  a  ogni
testata, i tempi garantiti a ciascuna forza  politica  nei  notiziari
della  settimana  precedente,   il   calendario   settimanale   delle
trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e  b),
i  temi  trattati,  i  soggetti   politici   invitati,   nonche'   la
suddivisione per  genere  delle  presenze,  la  programmazione  della
settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione. 
  4.  Nel  periodo  disciplinato  dalla  presente  delibera,  la  RAI
pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da
renderli scaricabili -  i  dati  quantitativi  del  monitoraggio  dei
programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai
dati dei tempi di  parola,  di  notizia  e  di  antenna,  fruiti  dai
soggetti di cui all'art. 3. Con le stesse modalita' la  RAI  pubblica
con cadenza settimanale i medesimi  dati  in  forma  aggregata  e  in
percentuale. 
  5.  Il  Presidente  della   Commissione,   sentito   l'Ufficio   di
presidenza, tiene con la RAI i contatti  necessari  per  l'attuazione
della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui  ai
commi precedenti e definendo le questioni  specificamente  menzionate
dalla presente delibera, nonche' le ulteriori  questioni  controverse
che non ritenga di rimettere alla Commissione.