Art. 13 
 
Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e dell'amministratore
                         delegato della RAI 
 
  1. Il consiglio  di  amministrazione  e  l'amministratore  delegato
della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti
nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione
parlamentare. Per le tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal
direttore competente. 
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione
dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi a
contenuto  informativo  non  giustificati   da   oggettive   esigenze
informative,  il  consiglio  di  amministrazione  e  l'amministratore
delegato  della  RAI,   nel   rispetto   dell'autonomia   editoriale,
prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a  favore
delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati.  Le  misure  di
riequilibrio devono  essere  realizzate  nell'ambito  della  medesima
trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove  questo  non
sia possibile, in altra trasmissione, purche' questa  abbia  analoghe
opportunita' di ascolto. 
  3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce  violazione
degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art.  1,
comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.