Art. 13 Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e dell'amministratore delegato della RAI 1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente. 2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purche' questa abbia analoghe opportunita' di ascolto. 3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.