Art. 2 Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo per le elezioni europee esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 7; c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalita' previste dal successivo art. 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. E' indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilita' culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettivita' dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione; d) in tutte le altre trasmissioni della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. 2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu' ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera. 2-bis. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la RAI si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalita' di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente delibera, relativi alle elezioni europee.