Art. 2 
 
                 Tipologia della programmazione RAI 
                        in periodo elettorale 
 
  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la
programmazione  radiotelevisiva  della  RAI,  avente  ad  oggetto  le
trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo per le  elezioni
europee esclusivamente nelle forme e con  le  modalita'  indicate  di
seguito: 
    a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma  1,  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo'  effettuarsi  mediante  forme  di
contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il
raffronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto ai  sensi  dell'art.  3  della  presente  delibera.  Essa  si
realizza mediante  le  tribune  di  cui  all'art.  6  disposte  dalla
Commissione  e  le  eventuali  ulteriori  trasmissioni  televisive  e
radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3.  Le
trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti
e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; 
    b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art.  4,  comma  3,
della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  che  sono  realizzati  con  le
modalita' di cui all'art. 7; 
    c) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e  nelle  modalita'
previste dal successivo art. 4, mediante i telegiornali,  i  giornali
radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma
di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica,
correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca,  purche'  la  loro
responsabilita'  sia  ricondotta  a  quella  di  specifiche   testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo  unico  dei
servizi dei media audiovisivi approvato  con  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 208. E' indispensabile garantire, laddove il format
della trasmissione preveda l'intervento di un  giornalista  o  di  un
opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio  adeguato  anche  alla
rappresentazione di  altre  sensibilita'  culturali  in  ossequio  al
principio non solo del  pluralismo,  ma  anche  del  contraddittorio,
della  completezza  e  dell'oggettivita'  dell'informazione   stessa,
garantendo in ogni caso la  verifica  terza  e  puntuale  di  dati  e
informazioni emersi dal confronto, fermo restando il  contrasto  alla
disinformazione; 
    d) in tutte le altre trasmissioni della RAI non  e'  ammessa,  ad
alcun titolo, la presenza  di  candidati,  di  esponenti  politici  o
comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste
concorrenti per il  ruolo  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  nelle
istituzioni e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza
elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi
politici. 
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in
politica e di garantire, ai sensi dell'art.  1,  comma  2-bis,  della
legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu'
ampia ed equilibrata presenza di entrambi  i  sessi.  La  Commissione
parlamentare vigila sulla corretta applicazione del  principio  delle
pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni  indicate  nella
presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche  e  televisive
di cui all'art. 5 della presente delibera. 
  2-bis. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto  relativo
alla disciplina in oggetto, la RAI si impegna ad aprire una  relativa
sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot
illustrativi delle modalita' di voto, i  programmi  di  comunicazione
politica e i messaggi politici autogestiti, di cui agli  articoli  5,
6, 7, 8 e 9 della presente delibera, relativi alle elezioni europee.