Art. 3 
 
               Soggetti legittimati alle trasmissioni 
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI  programma
trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. 
  2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma  1,
nel periodo compreso tra la  data  di  pubblicazione  della  presente
delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  e   quella   del   termine   di
presentazione delle candidature, e' garantito l'accesso: 
    a) alle forze politiche che hanno eletto con un  proprio  simbolo
almeno  due  rappresentanti  italiani  al  Parlamento   europeo.   La
dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al
Parlamento europeo deve essere trasmessa alla  Commissione  entro  il
secondo giorno successivo alla pubblicazione della presente  delibera
nella Gazzetta Ufficiale. I  rappresentanti  italiani  al  Parlamento
europeo non possono dichiarare l'appartenenza a  piu'  di  una  forza
politica; 
    b) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alla  lettera
a), che  costituiscono  gruppo  in  almeno  un  ramo  del  Parlamento
nazionale; 
    c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a)
e  b),  che  hanno  eletto,  con  un  proprio  simbolo,  almeno   tre
rappresentanti nel Parlamento nazionale  o  che  sono  oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate  dall'art.  2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e  che  hanno  eletto,  con  un
proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale; 
    d) al gruppo misto della Camera dei deputati e  al  gruppo  misto
del Senato della Repubblica, i cui  Presidenti  individuano  d'intesa
fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che  di  volta  in
volta rappresenteranno i due gruppi. 
  3. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso alle liste presentate con  il  medesimo  simbolo  in  tanti
ambiti territoriali da interessare almeno un quarto  degli  elettori;
il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario fra tutti  i
soggetti concorrenti. Le liste  riferite  a  minoranze  linguistiche,
ancorche' presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a  spazi
nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente
nelle regioni ove e' presente la minoranza linguistica stessa. 
  4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 
  5.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere  ai
sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,
puo'  essere  realizzato,  oltre  che  nell'ambito   della   medesima
trasmissione,  anche  nell'ambito  di  piu'  puntate  della  medesima
trasmissione, ovvero, ove non sia possibile,  di  un  ciclo  di  piu'
trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe  opportunita'
di  ascolto.  In  ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi   nelle
trasmissioni di comunicazione politica  nei  confronti  degli  aventi
diritto  deve  essere  effettuata  su  base  settimanale,  garantendo
l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e
procedendo comunque entro la settimana successiva a operare  in  modo
effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 
  6. Al fine di mantenere i  rapporti  con  la  RAI  che  si  rendono
necessari per lo  svolgimento  delle  trasmissioni  di  comunicazione
politica di cui al presente articolo gli aventi diritto  indicano  un
loro rappresentante. 
  7.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche  registrate  ai  sensi  dell'art.   35   del   decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208.