Art. 4 
 
                            Informazione 
 
  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma  di  contenuto
informativo, a  rilevante  presentazione  giornalistica,  compresi  i
programmi informativi  diffusi  nella  sezione  video  delle  testate
giornalistiche on-line  della  societa'  concessionaria  soggetti  al
campo di applicazione  dell'art.  2  del  regolamento  approvato  con
delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla  correlazione  ai
temi dell'attualita' e della cronaca. 
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le
rassegne stampa diffuse dalla RAI  e  tutti  gli  altri  programmi  a
contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza
equilibrata anche in  riferimento  alle  diverse  fasce  di  ascolto,
coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n.  28  del
2000,  dei  soggetti  politici  di  cui  all'art.  3  della  presente
delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri  di  tutela
del  pluralismo,  della  completezza,  della   imparzialita',   della
obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di  parita'
di  trattamento  tra  le  diverse  forze   politiche,   evitando   di
determinare,  anche  indirettamente,  situazioni   di   vantaggio   o
svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso  delle  rassegne
stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e
dei periodici, nonche' delle notizie e degli editoriali, si impegnano
a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico  in
tali fonti. I direttori responsabili dei  notiziari  sono  tenuti  ad
acquisire settimanalmente i  dati  del  monitoraggio  del  pluralismo
relativi  alla  testata  diretta  dall'istituto  cui  fa  riferimento
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
  2-bis. Il principio della parita' di trattamento nei  programmi  di
informazione, stabilito dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, per i
soggetti politici di  cui  all'art.  3  della  presente  delibera  e'
realizzato in  modo  tale  che  ciascuno  di  questi  abbia  analoghe
opportunita' di ascolto. 
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al
presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano  in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente
comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di
candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che
ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le  posizioni
di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente
partecipanti  alla   competizione   elettorale.   Essi   curano   che
l'organizzazione  e  lo  svolgimento   del   programma,   anche   con
riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione  delle  vicende
narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio,
risultino inequivocabilmente finalizzati ad  assicurare  il  rispetto
dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non
siano oggettivamente nella condizione di poter  attribuire,  in  base
alla conduzione del programma,  specifici  orientamenti  politici  ai
conduttori o alla testata, e che, nei notiziari  propriamente  detti,
non si determini  un  uso  ingiustificato  di  riprese  con  presenza
diretta di membri del Governo, di esponenti politici  o  comunque  di
persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti
per il ruolo che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  nelle  istituzioni.
Infine, essi osservano comunque in maniera  particolarmente  rigorosa
ogni  cautela  atta  a  evitare  che  si  determinino  situazioni  di
vantaggio per determinate forze politiche o  determinati  competitori
elettorali, prestando anche la massima attenzione alla  scelta  degli
esponenti politici invitati e alle posizioni  di  contenuto  politico
espresse dagli altri ospiti; a tal fine,  deve  essere  garantito  il
contraddittorio in condizioni di effettiva parita',  in  assenza  del
quale non possono essere trattati temi di chiara  rilevanza  politica
ovvero  che  riguardino  vicende  o  fatti  personali  di  personaggi
politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda
il contraddittorio di cui al  periodo  precedente,  il  direttore  di
testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parita' delle
presenze tra i diversi soggetti  politici  in  competizione,  che  e'
tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore
della presente delibera. 
  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al
presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano
secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  e
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti  i  candidati  e  gli
esponenti  politici,   salvo   intervengano   su   materie   inerenti
all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte. 
  4-bis. Ove la RAI trasmetta la diretta  di  convegni  o  di  comizi
elettorali di un soggetto politico deve garantire la  messa  in  onda
delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al  fine  di
garantire la parita'  di  trattamento.  In  particolare,  nell'ultimo
giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere  consentite
solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti  politici
in competizione. 
  4-ter. Le eventuali dirette di  convegni  o  di  comizi  elettorali
messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla e
vanno considerate distinte dalle edizioni dei TG della testata. 
  5. La parita' di trattamento all'interno dei programmi  di  cui  al
comma 1 e' garantita anche tenendo conto  della  collocazione  oraria
delle trasmissioni  e  degli  ascolti.  I  tempi  dei  soggetti  sono
valutati anche considerando la visibilita' dei  soggetti  politici  a
seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene,  sulla  base
degli ascolti registrati dall'Auditel (audience). 
  5-bis. In particolare, la visibilita' e' calcolata considerando  un
indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi  registrati  da
ciascuna rete RAI nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia  oraria
e gli ascolti medi registrati  dal  totale  della  platea  televisiva
nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrispondera' quindi  un
diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle  varie
fasce orarie  sono  rapportati  all'indicatore  della  corrispondente
fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato  del
tempo rilevato. Ai fini della trasparente  applicazione  del  calcolo
della visibilita', il valore numerico degli indicatori sara' messo  a
disposizione della RAI contestualmente all'entrata  in  vigore  della
presente delibera. 
  6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi  di
approfondimento  informativo,  qualora  in  essi   assuma   carattere
rilevante     l'esposizione     di     opinioni     e     valutazioni
politico-elettorali,  sono  tenuti  a   garantire   la   piu'   ampia
possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici, facendo  in
ogni caso  salvo  il  principio  e  la  necessita'  di  garantire  ai
cittadini una puntuale informazione sulle attivita'  istituzionali  e
governative, secondo le regole stabilite dalle citate leggi n. 28 del
2000 e n. 515 del 1993. 
  7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad  alcun  titolo,
la presenza di  candidati  o  di  esponenti  politici  o  di  persone
chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste
concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti  personali
di personaggi politici. 
  7-bis. La  coincidenza  territoriale  e  temporale  della  campagna
elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre  consultazioni
elettorali fa si' che i medesimi esponenti politici possano  prendere
parte alle diverse campagne elettorali e dunque  possano  intervenire
nelle trasmissioni di  informazione  RAI  con  riferimento  sia  alla
trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di
tematiche di rilievo  locale.  Al  fine  di  assicurare  il  rigoroso
rispetto   dei   principi   del    pluralismo,    dell'imparzialita',
dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse  forze  politiche,  la
RAI  ha  pertanto  l'obbligo  di   porre   particolare   cura   nella
realizzazione  dei   servizi   giornalistici   politici,   garantendo
oggettive condizioni di  parita'  di  trattamento  tra  soggetti  che
concorrono alla stessa competizione elettorale. 
  7-ter. Qualora la RAI intenda trasmettere trasmissioni dedicate  al
confronto tra gli esponenti di vertice delle forze  politiche  devono
assicurare una effettiva parita' di trattamento tra tutti i  predetti
esponenti. Il  principio  delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della  medesima
trasmissione, anche nell'ambito di  un  ciclo  di  piu'  trasmissioni
dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalita' e con
le stesse opportunita' di ascolto. 
  8. Il rispetto delle condizioni di cui ai  commi  precedenti  e  il
ripristino di eventuali squilibri accertati e'  assicurato  d'ufficio
dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,   anche   su
segnalazione  della   parte   interessata   e/o   della   Commissione
parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.