Art. 4 Informazione 1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on-line della societa' concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza equilibrata anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialita', della obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parita' di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonche' delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2-bis. Il principio della parita' di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera e' realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunita' di ascolto. 3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parita', in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parita' delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che e' tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera. 4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte. 4-bis. Ove la RAI trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parita' di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione. 4-ter. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla e vanno considerate distinte dalle edizioni dei TG della testata. 5. La parita' di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 e' garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilita' dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (audience). 5-bis. In particolare, la visibilita' e' calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete RAI nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrispondera' quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilita', il valore numerico degli indicatori sara' messo a disposizione della RAI contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera. 6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici, facendo in ogni caso salvo il principio e la necessita' di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attivita' istituzionali e governative, secondo le regole stabilite dalle citate leggi n. 28 del 2000 e n. 515 del 1993. 7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilita' di specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. 7-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa si' che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione RAI con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche, la RAI ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parita' di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale. 7-ter. Qualora la RAI intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parita' di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse opportunita' di ascolto. 8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.