Art. 5 Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste 1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonche' una o piu' pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. 2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del voto. 3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili. 3-bis. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2, sono altresi' indicate le informazioni per l'esercizio del diritto al voto degli studenti fuori sede. 4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti. 5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 e i canali RAI i cui programmi sono diffusi all'estero, nonche' le piattaforme di condivisione video e social network della RAI, assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini italiani residenti all'estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalita' di espressione del voto e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano. 6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on-line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on-line sui principali siti di video sharing gratuiti. 6-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalita' dello stesso.