Art. 7 Messaggi autogestiti 1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'art. 2, comma 1, lettera b) della presente delibera. 2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 3. 3. La RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, in orari di buon ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 12 della presente delibera. 4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che: a) e' presentata alla sede di Roma della RAI entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature; b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma. 5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La RAI garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi. 6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi e' pubblicato sul sito web della RAI. 7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. 8. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.