Art. 9 Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista 1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. 2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed e' trasmessa tra le ore 23,00 e le ore 24,00 possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'art. 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere. 3. La conferenza-stampa e' moderata da un giornalista della RAI; essa e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi. 4. La successione delle conferenze-stampa e' determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze-stampa dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio. 5. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e 7, e di cui all'art. 6, commi da 6 a 11.