Art. 9 
 
       Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista 
 
  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di
cui agli articoli precedenti, la  RAI  trasmette,  nelle  ultime  due
settimane  precedenti  il  voto,  una  serie   di   conferenze-stampa
riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella  stessa
serata sia trasmessa piu' di una conferenza-stampa,  le  trasmissioni
devono essere consecutive. 
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed  e'
trasmessa tra le ore 23,00 e  le  ore  24,00  possibilmente  in  date
diverse da quelle delle interviste di cui all'art. 8,  in  orari  non
coincidenti. A ciascuna di esse prende  parte  un  numero  uguale  di
giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati  dalla  societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo  pubblico,  eventualmente
anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI,  sulla  base
del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere. 
  3. La conferenza-stampa e' moderata da un  giornalista  della  RAI;
essa e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto
di principi di equilibrio, correttezza e parita'  di  condizioni  nei
confronti dei soggetti intervistati. I  giornalisti  pongono  domande
ciascuna della durata non superiore a 30 secondi. 
  4. La successione delle conferenze-stampa e' determinata in base al
numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento
europeo e nazionale, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le
conferenze-stampa dei soggetti  attualmente  non  rappresentati.  Nei
casi in cui non sia  possibile  applicare  tali  criteri  si  procede
mediante sorteggio. 
  5. Le conferenze-stampa sono trasmesse  in  diretta.  Si  applicano
peraltro le disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e  7,  e  di  cui
all'art. 6, commi da 6 a 11.