Art. 2 1. Al Commissario unico e' corrisposto il compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022. 2. Agli oneri di cui al comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, introdotto dall'art. 43, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, si provvede a valere sulle risorse stanziate al capitolo 3127 PG 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite massimo di 324.000 euro annui, da trasferire alla contabilita' speciale. 3. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.