Art. 2 
 
  1. Al Commissario unico e' corrisposto il  compenso  accessorio  in
ragione  dei  risultati  conseguiti,  determinato  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022. 
  2. Agli oneri di cui al comma 3-bis dell'art. 5  del  decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, introdotto dall'art. 43,  comma  1,  lettera
d), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, si provvede  a  valere
sulle risorse  stanziate  al  capitolo  3127  PG  1  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
nel  limite  massimo  di  324.000  euro  annui,  da  trasferire  alla
contabilita' speciale. 
  3. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative  per
il funzionamento della struttura, ivi compresi  gli  eventuali  oneri
per le convenzioni, sono poste a valere su una quota,  non  superiore
al 2% annuo, delle  risorse  assegnate  per  la  realizzazione  degli
interventi.