Art. 3 1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 241.533,60 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sulle disponibilita' sullo stato di previsione di questo Ministero per l'EF 2024, IPE 1 cl. 2 giustificativo 9184 di cui al D.D. di impegno n. 15741 del 30 novembre 2023 registrato alla Corte dei conti in data 12 gennaio 2024, n. 48; 2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 3. Nella fase attuativa, il MUR puo' valutare la rimodulazione delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma. 4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.