Art. 4 
 
        Modalita' di presentazione e valutazione dei progetti 
 
  1. Ai comuni che presentano istanza di accesso al fondo secondo  le
modalita', entro i termini e con  le  specifiche  stabilite  nei  due
precedenti articoli sara' richiesto, con specifica comunicazione,  di
produrre entro il termine di due  mesi  dalla  data  di  invio  della
comunicazione  stessa,  la  documentazione  illustrativa  di  ciascun
progetto per il quale viene richiesto l'accesso al  fondo,  corredata
dalle  delibere  comunali  dell'anno  2022   di   concessione   delle
agevolazioni. 
  2. All'esito della valutazione dei progetti, i cui criteri  saranno
resi noti con  la  comunicazione  di  cui  al  precedente  comma,  si
procedera' al riparto del fondo secondo la procedura di cui  all'art.
1, comma 680, della legge n. 234 del 2021. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 aprile 2024 
 
                                        Il Capo Dipartimento: Palomba