Art. 4 Modalita' di presentazione e valutazione dei progetti 1. Ai comuni che presentano istanza di accesso al fondo secondo le modalita', entro i termini e con le specifiche stabilite nei due precedenti articoli sara' richiesto, con specifica comunicazione, di produrre entro il termine di due mesi dalla data di invio della comunicazione stessa, la documentazione illustrativa di ciascun progetto per il quale viene richiesto l'accesso al fondo, corredata dalle delibere comunali dell'anno 2022 di concessione delle agevolazioni. 2. All'esito della valutazione dei progetti, i cui criteri saranno resi noti con la comunicazione di cui al precedente comma, si procedera' al riparto del fondo secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 680, della legge n. 234 del 2021. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2024 Il Capo Dipartimento: Palomba