(Allegato A-art. 5)
                             Articolo 5 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1 Le operazioni di vinificazione,  e  di  invecchiamento  e  di
imbottigliamento dei vini a denominazione di  origine  controllata  e
garantita   «Montecucco   Sangiovese»   devono   essere    effettuate
nell'ambito della Provincia di Grosseto. 
    Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente,  sono  consentite
in cantine situate al di  fuori  della  zona  di  cui  al  precedente
paragrafo, purche' all'interno del  territorio  amministrativo  della
Regione Toscana, sempre che  tali  cantine  siano  di  pertinenza  di
aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente  uve
idonee alla produzione della DOCG dei  vini  «Montecucco  Sangiovese»
ottenute da vigneti in conduzione. 
    5.2 Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione  europea,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione e garantire l'origine del prodotto. 
    L'imbottigliamento  fa  parte  integrante  del  procedimento   di
produzione del vino, costituendo una fase specifica dell'elaborazione
del prodotto. Il controllo delle operazioni di  imbottigliamento  ha,
pertanto, lo scopo di salvaguardare meglio la qualita'  del  prodotto
e, di conseguenza, la reputazione della  denominazione,  di  cui  gli
operatori assumono  ormai,  pienamente  e  collettivamente,  in  modo
diretto o indiretto, la responsabilita'. 
    Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori  della  regione  di
produzione  puo'  mettere  in  pericolo   la   qualita'   del   vino;
l'imbottigliamento entro la zona di produzione ha proprio lo scopo di
salvaguardare  le  caratteristiche  particolari  e  la  qualita'  del
prodotto, in quanto affida l'applicazione e il controllo del rispetto
di tutte le regole  riguardanti  il  trasporto  e  l'imbottigliamento
medesimo all'organismo associativo dei produttori,  il  consorzio  di
tutela, e all'ente terzo di certificazione che opera in zona, vale  a
dire a coloro che posseggono le cognizioni e il know-how necessari  e
che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione
acquisita. 
    L'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione  importante
la  quale,  se  non  viene  effettuata  nel  rispetto  di  condizioni
rigorose, puo' nuocere gravemente alla qualita'  del  prodotto;  essa
infatti, non si riduce al mero riempimento di  recipienti  vuoti,  ma
comporta  di  norma,  prima  del  travaso,  una  serie  di  complessi
interventi  enologici  (filtraggio,  chiarificazione,  trattamento  a
freddo, ecc.) che, se non sono eseguiti in conformita'  delle  regole
dell'arte,  possono  compromettere  la  qualita'  e   modificare   le
caratteristiche del vino. E' altrettanto evidente  che  il  trasporto
alla  rinfusa  del  vino,  se  non  viene  effettuato  in  condizioni
ottimali, puo' nuocere gravemente alla qualita' di  quest'ultimo;  se
le condizioni di trasporto non sono perfette, infatti, il  vino  puo'
essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione  che  sara'  tanto  piu'
sensibile quanto maggiore  e'  la  distanza  percorsa  e  che  potra'
nuocere alla qualita' del prodotto  e,  inoltre,  sara'  soggetto  al
rischio di sbalzi di temperatura. 
    Per questo motivo le condizioni ottimali saranno piu' sicuramente
garantite se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate  da
imprese stabilite nella  zona  dei  beneficiari  della  denominazione
Montecucco e operanti sotto il diretto controllo di questi,  giacche'
tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di
una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino
in questione, delle  quali  occorre  evitare  lo  snaturamento  o  la
scomparsa al momento della messa in bottiglia; analogamente, anche in
caso di trasporto alla rinfusa del vino  all'interno  della  zona  di
produzione, pur trattandosi di distanze molto  brevi,  il  ripristino
delle caratteristiche iniziali del prodotto sara' affidato a  imprese
che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di know-how  e,
anche qui, di conoscenza ottimale del vino. 
    5.3 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere  seguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al prodotto finale le  migliori  caratteristiche  di
qualita'. 
    5.4 E' consentito l'arricchimento dei mosti e  dei  vini  di  cui
all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme unionali  e
nazionali. 
    5.5 La resa massima dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore al 70%.  Qualora  superi  detto  limite,  ma  non  il  75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine  controllata
e garantita. Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 
    5.6 Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Montecucco Sangiovese» non puo' essere immesso al consumo prima  del
1° aprile del secondo anno successivo a quello  di  produzione  delle
uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio  minimo
di dodici mesi in contenitori di legno. 
    5.7 Il vino denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Montecucco Sangiovese» con  la  menzione  riserva  non  puo'  essere
immesso al consumo prima del 1° settembre del terzo anno successivo a
quello  di  produzione  delle  uve,  fermo  restando  il  periodo  di
invecchiamento  obbligatorio  minimo   di   trenta   mesi,   di   cui
ventiquattro  mesi  in  contenitori  di  legno  e  di  sei  mesi   di
affinamento in bottiglia. 
    Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve.