Art. 2 Obiettivi dell'organismo 1. Obiettivo generale dell'organismo e' il rafforzamento del sistema di vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, con riferimento all'efficacia, all'efficienza e all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 2. L'organismo persegue i seguenti obiettivi specifici: a) garantire il corretto impiego del contributo ambientale, anche al fine di assicurare la gestione dei rifiuti sull'intero territorio nazionale e prevenire situazioni di mercato discriminatorie e distorsioni della concorrenza, mediante la formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti; b) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti mediante lo svolgimento di periodici esami delle filiere produttive, finalizzati anche alla formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti; c) supportare i Ministeri competenti nello svolgimento delle attivita' di vigilanza riguardanti: 1) la coerenza degli statuti dei sistemi di gestione individuali e collettivi ai principi della responsabilita' estesa del produttore di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006; 2) l'attuazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, di cui all'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 3) il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, per promuovere l'incremento delle attivita' di riutilizzo, prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti; 4) il riconoscimento da parte dei Ministeri competenti dei consorzi e dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti; 5) le funzioni e le azioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 6 dell'articolo 178-ter, comma 6 e all'articolo 206-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 6) la corretta quantificazione del contributo ambientale nonche' la sua determinazione, nel caso previsto dall'articolo 237, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 3. Qualora ne ravvisi l'esigenza, l'organismo puo' fare ricorso alle competenze tecniche dell'ISPRA e di altre amministrazioni competenti. 4. Non rientrano tra gli obiettivi dell'organismo le finalita' perseguite dall'ISPRA nell'espletamento delle attivita' svolte a supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.