Art. 2 
 
                      Obiettivi dell'organismo 
 
  1.  Obiettivo  generale  dell'organismo  e'  il  rafforzamento  del
sistema di vigilanza sui consorzi  e  sui  sistemi  autonomi  per  la
gestione dei rifiuti, con riferimento all'efficacia, all'efficienza e
all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi  e  dei
rifiuti di  imballaggio,  per  la  tutela  della  salute  pubblica  e
dell'ambiente. 
  2. L'organismo persegue i seguenti obiettivi specifici: 
    a) garantire il corretto impiego del contributo ambientale, anche
al fine di assicurare la gestione dei rifiuti sull'intero  territorio
nazionale  e  prevenire  situazioni  di  mercato  discriminatorie   e
distorsioni della concorrenza, mediante la formulazione  di  proposte
tecniche e normative ai Ministeri competenti; 
    b) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dei consorzi
e dei sistemi autonomi  per  la  gestione  dei  rifiuti  mediante  lo
svolgimento di periodici esami delle filiere produttive,  finalizzati
anche alla formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri
competenti; 
    c) supportare i  Ministeri  competenti  nello  svolgimento  delle
attivita' di vigilanza riguardanti: 
      1)  la  coerenza  degli  statuti  dei   sistemi   di   gestione
individuali e collettivi ai principi della responsabilita' estesa del
produttore di cui alla parte IV del decreto legislativo  n.  152  del
2006; 
      2) l'attuazione del Programma  generale  di  prevenzione  e  di
gestione degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggi,  di  cui
all'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
      3) il  funzionamento  dei  sistemi  istituiti  ai  sensi  degli
articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152  del  2006,
per  promuovere   l'incremento   delle   attivita'   di   riutilizzo,
prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti; 
      4) il riconoscimento da  parte  dei  Ministeri  competenti  dei
consorzi e dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti; 
      5) le funzioni e le azioni di cui alle lettere a), b), d) ed e)
del comma 6 dell'articolo 178-ter, comma 6  e  all'articolo  206-bis,
comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
      6)  la  corretta  quantificazione  del  contributo   ambientale
nonche' la sua determinazione, nel caso previsto  dall'articolo  237,
comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  3. Qualora ne ravvisi l'esigenza,  l'organismo  puo'  fare  ricorso
alle  competenze  tecniche  dell'ISPRA  e  di  altre  amministrazioni
competenti. 
  4. Non rientrano tra  gli  obiettivi  dell'organismo  le  finalita'
perseguite dall'ISPRA  nell'espletamento  delle  attivita'  svolte  a
supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai
sensi dell'articolo 206-bis, comma 4 del decreto legislativo  n.  152
del 2006.