Art. 3 
 
              Modalita' di funzionamento dell'organismo 
 
  1. L'organismo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e, per
specifiche esigenze,  possono  essere  invitati  a  partecipare  alle
sedute dell'organismo esperti qualificati di altre amministrazioni. 
  2. Il presidente dell'organismo ha la rappresentanza  del  medesimo
e, per il tramite della segreteria di  cui  al  comma  8  convoca  le
sedute dell'organismo medesimo trasmettendo  ai  componenti  l'ordine
del giorno della seduta, con un preavviso di almeno quindici giorni. 
  3. Il presidente dell'organismo designa il proprio  sostituto,  che
svolge le medesime funzioni del presidente,  in  caso  assenza  dello
stesso. 
  4. La convocazione puo' essere richiesta al presidente da un  terzo
dei  componenti  dell'organismo,   per   argomenti   di   particolare
rilevanza, specificamente indicati nella richiesta medesima. 
  5. Le sedute dell'organismo sono considerate valide con la presenza
di almeno quattro  componenti  e  le  decisioni  dell'organismo  sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita',  il
voto del presidente determina la decisione da assumere. 
  6. L'assenza non giustificata e consecutiva  di  un  componente  ad
almeno tre sedute ne determina la decadenza. 
  7.  Le  dimissioni  di  uno  dei  componenti  dell'organismo   sono
comunicate direttamente al presidente in forma scritta. 
  8. Le funzioni di segreteria dell'organismo sono assicurate da  una
segreteria composta da cinque componenti, di cui tre designati  dalla
competente Direzione generale del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e due dalla competente  Direzione  generale  del
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  9. La segreteria dell'organismo e' nominata con  decreto  del  Capo
Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e opera presso la competente Direzione  generale
dello stesso Ministero. 
  10.  Le  risultanze  delle  attivita'  svolte  dall'organismo  sono
pubblicate  su  apposita  pagina  web  del  sito  istituzionale   del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del  Ministero
delle imprese e del made in Italy, entro il 30 aprile di ogni anno, a
cura della segreteria di cui al comma 8. L'organismo puo' proporre ai
Ministeri competenti l'organizzazione di specifici  eventi  pubblici,
ai fini della divulgazione delle suddette risultanze.