Art. 3 Modalita' di funzionamento dell'organismo 1. L'organismo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e, per specifiche esigenze, possono essere invitati a partecipare alle sedute dell'organismo esperti qualificati di altre amministrazioni. 2. Il presidente dell'organismo ha la rappresentanza del medesimo e, per il tramite della segreteria di cui al comma 8 convoca le sedute dell'organismo medesimo trasmettendo ai componenti l'ordine del giorno della seduta, con un preavviso di almeno quindici giorni. 3. Il presidente dell'organismo designa il proprio sostituto, che svolge le medesime funzioni del presidente, in caso assenza dello stesso. 4. La convocazione puo' essere richiesta al presidente da un terzo dei componenti dell'organismo, per argomenti di particolare rilevanza, specificamente indicati nella richiesta medesima. 5. Le sedute dell'organismo sono considerate valide con la presenza di almeno quattro componenti e le decisioni dell'organismo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita', il voto del presidente determina la decisione da assumere. 6. L'assenza non giustificata e consecutiva di un componente ad almeno tre sedute ne determina la decadenza. 7. Le dimissioni di uno dei componenti dell'organismo sono comunicate direttamente al presidente in forma scritta. 8. Le funzioni di segreteria dell'organismo sono assicurate da una segreteria composta da cinque componenti, di cui tre designati dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e due dalla competente Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy. 9. La segreteria dell'organismo e' nominata con decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e opera presso la competente Direzione generale dello stesso Ministero. 10. Le risultanze delle attivita' svolte dall'organismo sono pubblicate su apposita pagina web del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 aprile di ogni anno, a cura della segreteria di cui al comma 8. L'organismo puo' proporre ai Ministeri competenti l'organizzazione di specifici eventi pubblici, ai fini della divulgazione delle suddette risultanze.