Art. 11 
 
 
                    Segreterie del Vice Ministro 
                    e dei Sottosegretari di Stato 
 
  1. Le Segreterie del Vice Ministro e dei  Sottosegretari  di  Stato
operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro  e  dei  rispettivi
Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario  raccordo  con  gli
Uffici  del  Ministero  e   con   gli   altri   Uffici   di   diretta
collaborazione. 
  2. I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e  dei  Sottosegretari
di Stato  sono  scelti  tra  persone  anche  estranee  alla  pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto  fiduciario  con  il  Vice
Ministro o con il Sottosegretario  di  Stato  e  sono  nominati,  con
decreto  del  Ministro,  su  richiesta  del  Vice  Ministro   e   dei
Sottosegretari di Stato, per la  durata  massima  del  mandato  degli
stessi. 
  3. A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari  di
Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate,  al  di  fuori
del contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1, fino  ad
un massimo di  otto  unita'  di  personale,  compreso  il  Segretario
particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di
Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i  dipendenti
di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori
ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai  rispettivi
ordinamenti. A tale personale, incluso il Segretario particolare,  si
applica l'articolo 13, comma 7. 
  4. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal
Ministro e per le materie inerenti alle funzioni  delegate,  il  Vice
Ministro e i Sottosegretari  di  Stato  si  avvalgono  delle  proprie
strutture e dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.