Art. 12 
 
 
                       Personale degli Uffici 
                      di diretta collaborazione 
 
  1.  Il  contingente  di   personale   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo  1,  comma
2, lettera g), e dei soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  4,  e'
stabilito complessivamente in novanta  unita'.  In  tale  contingente
possono  essere  assegnati  dipendenti  del  Ministero  ovvero  altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo,
comando  o  in  altre  analoghe  posizioni  previste  dai  rispettivi
ordinamenti. 
  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 e' assegnato  agli
uffici di diretta collaborazione con decreto del Ministro. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo  periodo,  resta  fermo  il
contingente gia' assegnato agli uffici di diretta collaborazione alla
data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  3. Entro il contingente complessivo di novanta unita',  di  cui  al
comma  1,  possono  essere   assegnati   agli   Uffici   di   diretta
collaborazione,  nel  limite  del  venti  per  cento   del   predetto
contingente e nel rispetto degli ordinari stanziamenti  di  bilancio,
esperti  e  consulenti  esterni,   anche   estranei   alla   pubblica
amministrazione, di provata competenza nelle  materie  inerenti  alle
funzioni  del  Ministero  e  in  quelle  giuridico-amministrative  ed
economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e
professionali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione.
La durata massima di tali incarichi non puo' superare  la  permanenza
in carica del  Ministro  che  li  ha  conferiti,  ferma  restando  la
possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso,  per
il venir meno del rapporto fiduciario. 
  4. In aggiunta al contingente di cui al  comma  1,  possono  essere
assegnati agli Uffici di diretta collaborazione esperti e  consulenti
a titolo gratuito, anche estranei alla pubblica  amministrazione,  di
comprovata esperienza nelle  materie  di  competenza  del  Ministero,
nominati con decreto del Ministro, il cui incarico non puo'  superare
la permanenza in carica  del  Ministro  che  li  ha  nominati,  ferma
restando la possibilita' di revoca anticipata da parte del  Ministro,
per il venir meno del rapporto fiduciario. 
  5. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1,  sono
individuati, presso gli Uffici  di  diretta  collaborazione,  per  lo
svolgimento   di   funzioni   attinenti   ai   compiti   di   diretta
collaborazione,  specifici   incarichi   di   funzione   di   livello
dirigenziale in numero non superiore a uno di livello generale presso
l'Ufficio di Gabinetto e a cinque di livello non generale, di cui  in
numero massimo di tre presso l'Ufficio di Gabinetto, tra i  quali  il
dirigente del Centro di  costo  Gabinetto,  e  due  presso  l'Ufficio
legislativo.  Gli  incarichi  dirigenziali  di  seconda  fascia  sono
attribuiti con decreto del dirigente  dell'Ufficio  di  Gabinetto  di
livello dirigenziale generale di  cui  all'articolo  2  del  presente
decreto, e possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo  19,
commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n.  165  del  2001;  in  tale
ultimo caso, essi concorrono a determinare il limite degli  incarichi
conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. 
  6. Ai servizi  di  supporto  a  carattere  generale  necessari  per
l'attivita'  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  il
Dipartimento  per  l'innovazione,  l'amministrazione   generale,   il
personale e i servizi, assegnando  unita'  di  personale  delle  aree
assistenti e operatori del  contratto  collettivo  nazionale  per  il
personale del comparto dei Ministeri in numero non superiore al dieci
per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Al  predetto
personale   non   compete   il   trattamento   accessorio    previsto
dall'articolo 13, comma 7. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per l'articolo, 19, comma  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.