Art. 12 Personale degli Uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e' stabilito complessivamente in novanta unita'. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Il contingente di personale di cui al comma 1 e' assegnato agli uffici di diretta collaborazione con decreto del Ministro. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, resta fermo il contingente gia' assegnato agli uffici di diretta collaborazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Entro il contingente complessivo di novanta unita', di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite del venti per cento del predetto contingente e nel rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio, esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione. La durata massima di tali incarichi non puo' superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. 4. In aggiunta al contingente di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione esperti e consulenti a titolo gratuito, anche estranei alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nelle materie di competenza del Ministero, nominati con decreto del Ministro, il cui incarico non puo' superare la permanenza in carica del Ministro che li ha nominati, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro, per il venir meno del rapporto fiduciario. 5. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono individuati, presso gli Uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale in numero non superiore a uno di livello generale presso l'Ufficio di Gabinetto e a cinque di livello non generale, di cui in numero massimo di tre presso l'Ufficio di Gabinetto, tra i quali il dirigente del Centro di costo Gabinetto, e due presso l'Ufficio legislativo. Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono attribuiti con decreto del dirigente dell'Ufficio di Gabinetto di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2 del presente decreto, e possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tale ultimo caso, essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. 6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, assegnando unita' di personale delle aree assistenti e operatori del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 13, comma 7.
Note all'art. 12: - Per l'articolo, 19, comma 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.