Art. 16 
 
 
                    Struttura tecnica permanente 
                per la misurazione della performance 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo
n. 150 del 2009, presso l'OIV e' costituita, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata
delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
  2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro
con proprio  decreto,  su  proposta  dell'unico  componente  dell'OIV
ovvero del Presidente del collegio, e individuato tra il personale di
cui al successivo comma 3, in possesso di specifica  professionalita'
ed esperienza nel campo della  misurazione  della  performance  nelle
amministrazioni pubbliche. 
  3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito  contingente  di
personale non superiore a sei unita', incluso  il  responsabile,  che
rientra nell'ambito della dotazione organica del  Ministero,  di  cui
alla tabella A. 
  4. Al predetto personale  non  compete  il  trattamento  accessorio
previsto dall'articolo 13, comma 7, in quanto l'OIV non  rientra  tra
gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
  5. Agli oneri  derivanti  alla  costituzione  e  dal  funzionamento
dell'OIV e della Struttura  tecnica  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse destinate al soppresso Servizio di controllo interno. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per l'articolo 14 del decreto legislativo 27  ottobre
          2009, n. 150 si veda nelle note all'articolo 15.