Art. 18 
 
 
                        Capi dei Dipartimenti 
 
  1. I  Capi  dei  Dipartimenti  del  Ministero,  nominati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli  uffici
di  livello  dirigenziale  generale,  in  cui  si  articola   ciascun
Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di  cui  all'articolo
5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999. 
  2. Ai  fini  del  perseguimento  dei  risultati  complessivi  della
gestione  amministrativa,  il  Capo  del  Dipartimento:  assicura  la
stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello  svolgimento
delle  funzioni;  rappresenta  unitariamente  il  Dipartimento  nelle
relazioni con l'esterno, curando  lo  sviluppo  della  collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre  amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite
degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro. 
  3.  Il  Capo  del  Dipartimento,  nell'esercizio  dei   poteri   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale  del  Dipartimento,  opera  in  modo  da  sviluppare  la
programmazione delle attivita' e dei processi,  la  collaborazione  e
l'integrazione  funzionale  tra  le  strutture   dipartimentali,   la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione
di progetti di particolare  rilievo  o  di  processi  che  richiedono
contributi di piu' strutture operative. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per l'articolo 19 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per l'articolo 5 del decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300 si veda nelle note all'articolo 1.