Art. 2 Ufficio di Gabinetto 1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attivita' di collaborazione con il Ministro, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. 2. All'Ufficio di Gabinetto e' assegnato un dirigente di livello dirigenziale generale, con funzioni di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero. Tale incarico concorre a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi del richiamato comma 10 ed e' attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro. 3. L'Ufficio di Gabinetto puo' essere articolato in distinte aree organizzative, con provvedimento del dirigente di livello generale preposto al centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», sentito il Capo di Gabinetto. 4. L'Ufficio di Gabinetto, in particolare, cura: a) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, previa sottoposizione degli stessi al Capo di Gabinetto; b) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo, anche in collaborazione con la Segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio legislativo, ove necessario. Le risposte relative al sindacato ispettivo sono elaborate previa acquisizione degli elementi informativi da parte dei competenti Uffici ministeriali e sono inoltrate al Capo di Gabinetto che le sottopone all'attenzione del Ministro; c) la gestione delle proprie risorse umane; d) la gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione; e) la gestione della corrispondenza in entrata e in uscita; f) l'istruttoria volta all'adozione, da parte del Capo di Gabinetto, dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero, previa acquisizione delle valutazioni della Direzione generale competente per materia. 5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto, con il supporto del Consigliere diplomatico, cura il coordinamento dell'attivita' internazionale, assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Note all'art. 2: - Per l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 dell'1.09.1999: «Art. 3 (Partecipazione all'Unione europea). - 1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea. 2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilita' per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi', per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. 3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie».