Art. 2 
 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
  1.  L'Ufficio  di  Gabinetto  coadiuva   il   Capo   di   Gabinetto
nell'attivita' di collaborazione con il Ministro, per lo  svolgimento
delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. 
  2. All'Ufficio di Gabinetto e' assegnato un  dirigente  di  livello
dirigenziale generale, con funzioni di  studio,  ricerca,  analisi  e
progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico e'  conferito
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo  n.  165
del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei  dirigenti
di prima fascia del Ministero. Tale incarico concorre  a  determinare
il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione  ai  sensi
del richiamato comma 10 ed e' attribuito con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro. 
  3. L'Ufficio di Gabinetto puo' essere articolato in  distinte  aree
organizzative, con provvedimento del dirigente  di  livello  generale
preposto al centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di  diretta
collaborazione all'opera del Ministro», sentito il Capo di Gabinetto. 
  4. L'Ufficio di Gabinetto, in particolare, cura: 
    a) l'esame  degli  atti  ai  fini  dell'inoltro  alla  firma  del
Ministro, previa sottoposizione degli stessi al Capo di Gabinetto; 
    b) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato
ispettivo, anche in collaborazione  con  la  Segreteria  tecnica  del
Ministro  e  l'Ufficio  legislativo,  ove  necessario.  Le   risposte
relative al sindacato ispettivo sono  elaborate  previa  acquisizione
degli  elementi  informativi   da   parte   dei   competenti   Uffici
ministeriali e sono inoltrate al Capo di Gabinetto che  le  sottopone
all'attenzione del Ministro; 
    c) la gestione delle proprie risorse umane; 
    d) la gestione degli stanziamenti di bilancio per  i  trattamenti
economici  individuali  e  le  indennita'  spettanti   al   personale
assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del Ministro, del  Vice  Ministro  e  dei
Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per  ogni
altra spesa occorrente  per  le  esigenze  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione; 
    e) la gestione della corrispondenza in entrata e in uscita; 
    f)  l'istruttoria  volta  all'adozione,  da  parte  del  Capo  di
Gabinetto,  dei  provvedimenti  di  concessione  del  patrocinio  del
Ministero, previa  acquisizione  delle  valutazioni  della  Direzione
generale competente per materia. 
  5.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   delle   direttive
politico-amministrative  nell'ambito  delle  relazioni   europee   ed
internazionali,  l'Ufficio  di  Gabinetto,  con   il   supporto   del
Consigliere  diplomatico,  cura   il   coordinamento   dell'attivita'
internazionale, assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede
europea  e  internazionale  dagli  uffici  e  dai  dipartimenti   del
Ministero, nonche' il coordinamento con  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale  e  con  il  Dipartimento
della Presidenza del  Consiglio  per  la  partecipazione  dell'Italia
all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 303. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'articolo 19, comma 10, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 205 dell'1.09.1999: 
                «Art. 3 (Partecipazione all'Unione europea). - 1.  Il
          Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta
          ad   assicurare   la   piena   partecipazione   dell'Italia
          all'Unione  europea  e  lo   sviluppo   del   processo   di
          integrazione europea. 
                2.   Compete   al   Presidente   del   Consiglio   la
          responsabilita'  per  l'attuazione  degli  impegni  assunti
          nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il  Presidente
          si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza  del
          Consiglio. Di tale struttura si avvale,  altresi',  per  il
          coordinamento,  nella   fase   di   predisposizione   della
          normativa comunitaria, delle  amministrazioni  dello  Stato
          competenti per  settore,  delle  regioni,  degli  operatori
          privati e delle parti sociali interessate,  ai  fini  della
          definizione  della  posizione  italiana  da  sostenere,  di
          intesa con il Ministero degli affari  esteri,  in  sede  di
          Unione europea. 
                3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia
          di attuazione delle  norme  comunitarie  e  in  materia  di
          relazioni con le istituzioni comunitarie».