Art. 21 
 
 
             Direzione generale per lo sviluppo sociale 
                      e gli aiuti alle poverta' 
 
  1. La Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli  aiuti  alle
poverta', che si articola in cinque uffici  dirigenziali  di  livello
non generale, svolge le seguenti funzioni: 
    a) gestisce i trasferimenti di  natura  assistenziale  agli  enti
previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi; 
    b) svolge l'attivita' di coordinamento e  di  applicazione  della
normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli  enti
previdenziali,  con   particolare   riferimento   alla   pensione   e
all'assegno sociale e trattamenti di invalidita'; 
    c) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo
nazionale per le non autosufficienze, il  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale e gli altri fondi di  finanziamento
delle   politiche   sociali.   Svolge   attivita'   di   monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse trasferite; 
    d)  cura  la  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni e dei connessi  costi  e  fabbisogni  standard  nell'area
delle politiche sociali; 
    e) e' responsabile dell'attuazione dell'assegno di inclusione  e,
in raccordo con la Direzione  generale  delle  politiche  attive  del
lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi  all'occupazione,
delle misure di inclusione sociale previste dalla normativa vigente; 
    f)  promuove  le  politiche  di  contrasto  alla  poverta',  alla
esclusione sociale e alla grave emarginazione; 
    g) e' responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e
i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21,
comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
    h) gestisce i programmi nazionali finanziati  dal  Fondo  sociale
europeo in materia di inclusione sociale; assicura assistenza tecnica
in materia di fondi strutturali per progetti relativi  allo  sviluppo
di servizi sociali alla persona e alla comunita'; 
    i) cura l'attuazione della disciplina in  materia  di  indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE); 
    l) promuove e monitora le  politiche  sociali  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, nonche' per la tutela dei minori e per il contrasto al
lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione  e  quelle
alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo  dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia; 
    m) per quanto di competenza, promuove e monitora le politiche  in
favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche  per
l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti  e  delle
opportunita' delle persone con disabilita'; 
    n)  e'  responsabile  della   segreteria   tecnica   della   Rete
dell'inclusione e della protezione sociale, di  cui  all'articolo  21
del decreto legislativo n. 147  del  2017,  e  della  predisposizione
dello schema del Piano sociale nazionale  e  del  Piano  per  la  non
autosufficienza; 
    o)  cura,  in  collaborazione  con  la  Direzione  generale   per
l'innovazione  e  l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e   la
ricerca, l'attuazione del Sistema informativo  unitario  dei  servizi
sociali  e  la  definizione  dei  flussi  informativi   del   Sistema
informativo dei servizi sociali; 
    p) cura, in collaborazione con la Direzione per  l'innovazione  e
l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca e la  Direzione
generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro
e gli incentivi all'occupazione, l'attuazione del Sistema informativo
per l'inclusione sociale e lavorativa; 
    q) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e  l'efficienza
delle politiche sociali; 
    r) svolge,  in  collaborazione  con  la  Direzione  generale  per
l'innovazione  e  l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e   la
ricerca, attivita' di  studio,  ricerca  e  indagine  in  materia  di
politiche sociali; 
    s) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita'  inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; 
    t)  cura  i  rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di
competenza; 
    u) cura le relazioni con organismi internazionali per le  materie
di propria competenza; 
    v) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle  materie  di
cui alle lettere che precedono; 
    z) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta l'articolo 21 del decreto  legislativo  15
          settembre  2017,  n.  147,   recante:   «Disposizioni   per
          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla
          poverta'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  240  del
          13.10.2017: 
                «Art. 21 (Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
          sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
          territoriale  nell'erogazione  delle   prestazioni   e   di
          definire linee guida  per  gli  interventi,  e'  istituita,
          presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          la Rete della  protezione  e  dell'inclusione  sociale,  di
          seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento
          del sistema degli interventi e dei servizi sociali  di  cui
          alla legge n. 328 del 2000. 
                2. La Rete e' presieduta dal Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e  ne  fanno  parte,  oltre  a  due
          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          di  cui  uno  del  Dipartimento  per  le  politiche   della
          famiglia,   e   ad   un   rappresentante   del    Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze,    del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
          Ministero della salute, del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti: 
                  a)  un  componente  per   ciascuna   delle   giunte
          regionali  e  delle  province   autonome,   designato   dal
          Presidente; 
                  b)  venti  componenti  designati  dall'Associazione
          nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
          comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
          cinque  sono  individuati  in  rappresentanza  dei   comuni
          capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
          comma 5, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e  cinque  in
          rappresentanza di comuni il cui territorio sia  coincidente
          con quello del relativo ambito territoriale. 
                3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
          invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
          le disabilita', ove  nominato,  nonche'  un  rappresentante
          dell'INPS  e  possono  essere  invitati  altri  membri  del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici. 
                4. La Rete consulta le parti sociali e gli  organismi
          rappresentativi  del  Terzo   settore   periodicamente   e,
          comunque, almeno una  volta  l'anno  nonche'  in  occasione
          dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee  di
          indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e
          proposte per la definizione  dei  medesimi  Piani  e  delle
          linee di indirizzo,  la  Rete  puo'  costituire  gruppi  di
          lavoro  con  la  partecipazione  dei  soggetti  di  cui  al
          presente comma. 
                5.  Nel  rispetto   delle   modalita'   organizzative
          regionali e di confronto con le autonomie locali,  la  Rete
          si articola in tavoli  regionali  e  a  livello  di  ambito
          territoriale.  Ciascuna  regione   e   provincia   autonoma
          definisce le modalita' di costituzione e funzionamento  dei
          tavoli,  nonche'  la  partecipazione  e  consultazione  dei
          soggetti  di  cui  al  comma  4,  avendo  cura  di  evitare
          conflitti  di  interesse  e  ispirandosi  a   principi   di
          partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e
          di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della  valutazione
          territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti  che
          disciplinano la costituzione e il funzionamento della  Rete
          a livello territoriale sono  comunicati  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
                6. La  Rete  e'  responsabile  dell'elaborazione  dei
          seguenti Piani: 
                  a) un  Piano  sociale  nazionale,  quale  strumento
          programmatico  per  l'utilizzo  delle  risorse  del   Fondo
          nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo  20
          della legge n. 328 del 2000; 
                  b) un Piano per gli interventi e i servizi  sociali
          di contrasto alla poverta', quale  strumento  programmatico
          per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta'
          di cui all'articolo 7, comma 2; 
                  c) un  Piano  per  la  non  autosufficienza,  quale
          strumento programmatico per l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per le non autosufficienze, di  cui  all'articolo  1,
          comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
          eventuali aggiornamenti annuali,  individuano  lo  sviluppo
          degli interventi a valere sulle risorse dei  fondi  cui  si
          riferiscono nell'ottica di una progressione  graduale,  nei
          limiti delle risorse  disponibili,  nel  raggiungimento  di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale. A tal  fine,  i
          Piani   individuano   le   priorita'   di    finanziamento,
          l'articolazione delle risorse  dei  fondi  tra  le  diverse
          linee di intervento, nonche' i  flussi  informativi  e  gli
          indicatori   finalizzati   a   specificare   le   politiche
          finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
          riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono  adottati
          nelle medesime modalita'  con  le  quali  i  fondi  cui  si
          riferiscono sono ripartiti alle regioni. 
                8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici
          campi d'intervento delle  politiche  afferenti  al  sistema
          degli  interventi  e  dei  servizi  sociali.  Le  linee  di
          indirizzo si affiancano ai  Piani  di  cui  al  comma  6  e
          costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
          dei servizi  territoriali,  a  partire  dalla  condivisione
          delle esperienze, dei metodi e degli strumenti  di  lavoro,
          al fine di assicurare maggiore omogeneita'  nell'erogazione
          delle prestazioni. Su proposta  della  Rete,  le  linee  di
          indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
          per i profili di competenza e  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata. 
                9. Ferme  restando  le  competenze  della  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
          281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e  pareri  in
          merito ad atti che  producono  effetti  sul  sistema  degli
          interventi e dei  servizi  sociali.  La  Rete  esprime,  in
          particolare, il proprio parere sul Piano nazionale  per  la
          lotta alla poverta', prima dell'iscrizione  all'ordine  del
          giorno per la prevista intesa. 
                10.  Le  riunioni  della  Rete  sono  convocate   dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita'
          di funzionamento sono stabilite  con  regolamento  interno,
          approvato dalla maggioranza dei componenti. 
                La segreteria tecnica della Rete e  il  coordinamento
          dei gruppi di lavoro di cui  al  comma  4  sono  assicurate
          dalla Direzione generale per la lotta alla poverta'  e  per
          la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete  e
          della sua articolazione in tavoli regionali e  territoriali
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche
          a  livello  regionale  e  territoriale,  non  spetta  alcun
          compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
          altro emolumento comunque denominato. 
                10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc  e'
          costituita, nell'ambito della Rete,  una  cabina  di  regia
          come  organismo  di  confronto  permanente  tra  i  diversi
          livelli di governo. La  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'  composta
          dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere  a)  e
          b),  dai  responsabili  per   le   politiche   del   lavoro
          nell'ambito  delle  giunte  regionali  e   delle   province
          autonome,  designati  dai  rispettivi  presidenti,  da   un
          rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
          attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. 
                La   cabina   di   regia   opera,   anche    mediante
          articolazioni in sede tecnica, secondo  modalita'  definite
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e consulta periodicamente le parti  sociali  e  gli
          enti  del  Terzo  settore  rappresentativi  in  materia  di
          contrasto della poverta'. Ai  componenti  della  cabina  di
          regia non  e'  corrisposto  alcun  compenso,  indennita'  o
          rimborso   di   spese.   Le   amministrazioni   interessate
          provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente».