Art. 29 
 
 
           Direzione generale per la salute e la sicurezza 
        nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative 
 
  1. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro e per le politiche assicurative, che si articola in tre uffici
dirigenziali di livello non generale, svolge  le  seguenti  funzioni,
ferme restando le competenze attribuite in materia al Ministero della
salute anche in riferimento all'attivita' e alle risorse  finanziarie
di INAIL: 
    a)  vigila,  indirizza  e  coordina,  anche  sotto   il   profilo
giuridico-amministrativo   ed   economico-finanziario,    l'attivita'
dell'INAIL; 
    b) cura le procedure di nomina degli organi  dell'INAIL,  nonche'
dei comitati e  della  Commissione  scientifica  per  l'aggiornamento
delle tabelle delle malattie professionali operanti presso l'INAIL; 
    c) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie all'INAIL; 
    d) gestisce il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, il Fondo
per i familiari degli studenti  vittime  di  infortuni  in  occasione
delle attivita' formative,  nonche'  per  le  attivita'  promozionali
destinate alle piccole e medie imprese; 
    e) cura l'attivita' istruttoria, l'esame e il monitoraggio  delle
verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi INAIL; 
    f) cura l'applicazione e il  monitoraggio  sull'attuazione  della
legislazione attinente alla salute e alla  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
    g)  assicura  il  funzionamento  della   Commissione   consultiva
permanente  per  la  salute  e  la  sicurezza  sul  lavoro,  di   cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    h) cura la gestione del  diritto  di  interpello  in  materia  di
salute e sicurezza del lavoro, di cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo n. 81 del 2008; 
    i) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione  e  le  buone
prassi in materia di informazione e comunicazione per la  prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le
altre amministrazioni competenti; 
    l) cura le attivita' connesse alle commissioni  per  l'iscrizione
negli elenchi nominativi  degli  esperti  di  radioprotezione  e  dei
medici autorizzati; 
    m) cura la tenuta del repertorio degli  organismi  paritetici  di
cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  81  del
2008; 
    n) coadiuva il Capo Dipartimento nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    o) coadiuva, per quanto di competenza ed in collaborazione con la
Direzione  generale  per  le   politiche   previdenziali,   il   Capo
dipartimento  nelle  funzioni  di  coordinamento  nei  confronti  dei
rappresentanti del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali
presso i collegi sindacali degli enti previdenziali  e  assicurativi,
previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30  giugno
1994, n. 479; 
    p) cura le relazioni con organismi internazionali per le  materie
di propria competenza; 
    q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita'  inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; 
    r)  cura  i  rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di
competenza; 
    s) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle  materie  di
cui alle lettere che precedono; 
    t) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
  2. Il titolare  dell'incarico  di  direzione  generale  di  cui  al
presente articolo presiede la Commissione consultiva  permanente  per
la salute e la sicurezza  sul  lavoro,  di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riportano gli articoli 6, 12, 51, comma 1-bis, del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.   81,   recante:
          «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 101 del 30.04.2008: 
                «Art. 6 (Commissione  consultiva  permanente  per  la
          salute e sicurezza sul Lavoro). - 1.  Presso  il  Ministero
          del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  istituita  la
          Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
          sul lavoro. La Commissione e' composta da: 
                  a) un rappresentante del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali con funzioni di presidente; 
                  b) un rappresentante del Ministero della salute; 
                  c) un rappresentante del Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
                  d)   un   rappresentante   del   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                  e) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
                  f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
          rappresentante  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali,  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  o  un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
          della  Commissione,   ravvisando   profili   di   specifica
          competenza, ne disponga la convocazione; 
                  g)  sei  rappresentanti  delle  regioni   e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  designati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
                  h)  sei  esperti  designati  delle   organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative a livello nazionale; 
                  i)  sei  esperti  designati  dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale; 
                  l) tre  esperti  in  medicina  del  lavoro,  igiene
          industriale e impiantistica industriale; 
                  m) un rappresentante dell'ANMIL. 
                2. Per ciascun componente  puo'  essere  nominato  un
          supplente,  il  quale  interviene  unicamente  in  caso  di
          assenza del titolare. Ai lavori della  Commissione  possono
          altresi'    partecipare     rappresentanti     di     altre
          amministrazioni  centrali  dello  Stato   in   ragione   di
          specifiche tematiche inerenti le relative  competenze,  con
          particolare riferimento a quelle relative ((alle differenze
          di   genere   e   a   quelle   relative))   alla    materia
          dell'istruzione per le problematiche  di  cui  all'articolo
          11, comma 1, lettera c). 
                3. All'inizio di ogni  mandato  la  Commissione  puo'
          istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
          la composizione e la funzione. 
                4. La Commissione si avvale  della  consulenza  degli
          istituti pubblici con competenze in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
          esperti nei diversi settori di interesse. 
                5. I componenti della Commissione e i segretari  sono
          nominati con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, su designazione degli  organismi
          competenti e durano in carica cinque  anni.  ((Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
          adottare entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, sono individuati le  modalita'
          e i termini per  la  designazione  e  l'individuazione  dei
          componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l) )). 
                6. Le modalita' di  funzionamento  della  commissione
          sono  fissate  con  regolamento  interno  da  adottarsi   a
          maggioranza qualificata rispetto al numero dei  componenti;
          le funzioni di segreteria  sono  svolte  da  personale  del
          ((Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali))
          appositamente assegnato. 
                7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati
          a partecipare ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta  alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 
                8. La Commissione consultiva permanente per la salute
          e sicurezza sul lavoro ha il compito di: 
                  a) esaminare i problemi applicativi della normativa
          di salute e sicurezza sul lavoro e formulare  proposte  per
          lo  sviluppo  e  il  perfezionamento   della   legislazione
          vigente; 
                  b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
          Comitato di cui all'articolo 5; 
                  c) definire le attivita' di promozione e le  azioni
          di prevenzione di cui all'articolo 11; 
                  d) validare le buone prassi in materia di salute  e
          sicurezza sul lavoro; 
                  e)  redigere  annualmente,  sulla  base  dei   dati
          forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8,  una
          relazione sullo stato di applicazione  della  normativa  di
          salute  e  sicurezza  e  sul  suo  possibile  sviluppo,  da
          trasmettere alle commissioni parlamentari competenti  e  ai
          presidenti delle regioni; 
                  f) elaborare, entro e  non  oltre  il  31  dicembre
          2010, le procedure standardizzate  di  effettuazione  della
          valutazione dei rischi di cui  all'articolo  29,  comma  5,
          tenendo  conto  dei  profili  di  rischio  e  degli  indici
          infortunistici di settore. Tali procedure vengono  recepite
          con decreto dei Ministeri del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, della salute e dell'interno  acquisito  il  parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e province autonome di  Trento  e  di  Bolzano;  La
          Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle
          suddette procedure al fine di  un'eventuale  rielaborazione
          delle medesime. 
                  g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione
          del  sistema  di  qualificazione  delle   imprese   e   dei
          lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il  sistema  di
          qualificazione delle imprese e'  disciplinato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, acquisito  il  parere
          della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto; 
                  h) valorizzare sia  gli  accordi  sindacali  sia  i
          codici di condotta ed etici, adottati su  base  volontaria,
          che,  in  considerazione  delle  specificita'  dei  settori
          produttivi di riferimento, orientino  i  comportamenti  dei
          datori  di  lavoro,  anche   secondo   i   principi   della
          responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i
          soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli
          di tutela definiti legislativamente; 
                  i)    valutare    le     problematiche     connesse
          all'attuazione  delle   direttive   comunitarie   e   delle
          convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e
          sicurezza del lavoro; 
                  i-bis) redigere  ogni  cinque  anni  una  relazione
          sull'attuazione  pratica  della  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio e delle altre direttive  dell'Unione  europea  in
          materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  comprese  le
          direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
          94/33/CE, con le modalita'  previste  dall'articolo  17-bis
          della direttiva 89/391/CEE del Consiglio. (16) 
                  l) promuovere la considerazione della differenza di
          genere in relazione alla  valutazione  dei  rischi  e  alla
          predisposizione delle misure di prevenzione; 
                  m) indicare modelli di  organizzazione  e  gestione
          aziendale ai fini di cui all'articolo 30. ((La  Commissione
          monitora ed eventualmente rielabora le suddette  procedure,
          entro 24 mesi dall'entrata in vigore  del  decreto  con  il
          quale  sono  stati  recepiti  i  modelli  semplificati  per
          l'adozione  ed   efficace   attuazione   dei   modelli   di
          organizzazione e gestione della sicurezza nelle  piccole  e
          medie imprese.)) 
                  m-bis) elaborare criteri  di  qualificazione  della
          figura del formatore per la salute e sicurezza sul  lavoro,
          anche tenendo  conto  delle  peculiarita'  dei  settori  di
          riferimento; 
                  m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
          redazione del documento di valutazione dei  rischi  di  cui
          all'articolo 26, comma 3, anche  previa  individuazione  di
          tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
          operi in quanto l'interferenza delle  lavorazioni  in  tali
          ambiti risulti irrilevante; 
                  m-quater) elaborare le indicazioni necessarie  alla
          valutazione del  rischio  da  stress  lavoro-correlato.  La
          Commissione   monitora   l'applicazione   delle    suddette
          indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
          della  metodologia   individuata,   anche   per   eventuali
          integrazioni alla medesima.». 
                «Art. 12 (Interpello). - 1. Gli organismi associativi
          a rilevanza nazionale degli  enti  territoriali,  gli  enti
          pubblici nazionali, le  regioni  e  le  province  autonome,
          nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
          iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro
          e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  sul
          piano nazionale e  i  consigli  nazionali  degli  ordini  o
          collegi professionali, possono inoltrare  alla  Commissione
          per gli  interpelli  di  cui  al  comma  2,  esclusivamente
          tramite  posta  elettronica,  quesiti  di  ordine  generale
          sull'applicazione della normativa in materia  di  salute  e
          sicurezza del lavoro. 
                2. Presso il Ministero del  lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali  e'  istituita,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione  per
          gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero
          del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da  due
          rappresentanti del Ministero del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali e da quattro  rappresentanti  delle
          regioni e  delle  province  autonome.  Qualora  la  materia
          oggetto  di  interpello   investa   competenze   di   altre
          amministrazioni pubbliche la Commissione e'  integrata  con
          rappresentanti   delle   stesse.   Ai   componenti    della
          Commissione non spetta alcun  compenso,  rimborso  spese  o
          indennita' di missione. 
                3. Le indicazioni fornite nelle risposte  ai  quesiti
          di cui al comma 1 costituiscono  criteri  interpretativi  e
          direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza». 
                «1-bis. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   istituisce   il   repertorio   degli    organismi
          paritetici, previa definizione dei  criteri  identificativi
          sentite le associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale  per  il  settore  di  appartenenza,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione.». 
              - Si riporta il comma 7  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  recante:  «Attuazione
          della delega conferita dall'art. 1, comma 32,  della  legge
          24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di  riordino  e
          soppressione di enti pubblici di previdenza e  assistenza»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1.08.1994: 
                «7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni
          di cui all'art. 2403  e  seguenti  del  codice  civile,  e'
          composto: 
                  a) per l'INPS e l'INAIL  da  sette  membri  di  cui
          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero
          del tesoro; 
                  b) per l'INPDAP da  sette  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro; 
                  c) per l'IPSEMA da cinque  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.
          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di
          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono
          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente».