IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo»  e,  in   particolare,
l'articolo 61, comma 4; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»
e, in particolare, l'articolo 4, commi 2 e 3,  concernente  i  poteri
commissariali per la  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali
caratterizzati da un elevato grado di  complessita'  progettuale,  da
una particolare difficolta' esecutiva o  attuativa,  da  complessita'
delle  procedure  tecnico-amministrative  ovvero  che  comportano  un
rilevante impatto sul tessuto socio-economico  a  livello  nazionale,
regionale o locale, per la cui realizzazione o il  cui  completamento
si rende necessaria la nomina di uno o piu' Commissari straordinari; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 20; 
  Visto il decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8   maggio   2020,   n.   31,   recante
«Disposizioni urgenti  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026  e  delle
finali ATP Torino 2021 - 2025,  nonche'  in  materia  di  divieto  di
attivita' parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'articolo
1,  comma  774,  concernente  l'individuazione  degli  interventi  da
finanziare per la realizzazione delle opere  connesse  agli  impianti
sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori  della  regione
Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e
di Bolzano; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo
16, comma 3-bis, relativo agli interventi di adeguamento della  pista
olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti»  di  Cortina  d'Ampezzo  e
agli interventi di riqualificazione  dell'impianto  olimpico  per  il
pattinaggio di velocita' «Ice rink Oval» di Baselga di Pine'; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e, in particolare,
l'articolo 8, comma 8, lettera a), che ha modificato  l'articolo  36,
comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  in  materia  di
oneri di investimento riconosciuti all'ANAS S.p.A.; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
settembre 2023, recante «Piano complessivo delle opere da  realizzare
in  funzione  delle  olimpiadi  invernali   Milano   Cortina   2026»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023; 
  Considerato che i  XXV  Giochi  olimpici  invernali  e  XIV  Giochi
paralimpici invernali «Milano Cortina 2026»  rivestono  straordinario
rilievo   internazionale,   coinvolgendo   il    Comitato    Olimpico
Internazionale, il Comitato Internazionale  Paralimpico,  i  Comitati
Olimpici delle Nazioni  partecipanti  e  un  elevatissimo  numero  di
atleti, tecnici, spettatori e turisti; 
  Considerato che lo straordinario afflusso di delegazioni di atleti,
tecnici, rappresentanti del  Comitato  Olimpico  Internazionale,  del
Comitato Internazionale Paralimpico  e  di  entita'  loro  collegate,
nonche' di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati
dagli eventi olimpici, richiede la realizzazione e  il  completamento
straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi,
relativi   anche   alla   mobilita',   all'accessibilita'   e    alla
sostenibilita' ambientale, finanziaria e sociale; 
  Considerata la rilevanza dell'impatto degli  eventi  sportivi,  non
soltanto in termini di fruizione degli impianti  e  di  miglioramento
dei risultati nello sport di base e di  alto  livello,  ma  anche  in
campo economico, turistico,  sociale  e  culturale  per  i  territori
interessati e per l'intero Paese; 
  Considerato necessario assicurare ogni utile ed urgente  iniziativa
finalizzata ad accelerare la  realizzazione  delle  opere  necessarie
allo svolgimento degli eventi  sportivi,  diversificando  i  soggetti
attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi  da
parte di soggetti che possiedono il know how e le competenze tecniche
specifiche per tale categoria di opere; 
  Ritenuto indispensabile  procedere  ad  una  revisione  complessiva
delle attribuzioni commissariali delle opere  connesse  e  necessarie
allo svolgimento degli eventi olimpici  al  fine  di  consentirne  la
realizzazione e il completamento in tempi certi, coerenti con la data
dell'evento e con i cronoprogrammi dei medesimi interventi; 
  Ritenuto necessario e indifferibile procedere con  urgenza  ad  una
revisione della  governance  della  societa'  «Infrastrutture  Milano
Cortina 2020-2026 S.p.A.», al fine  di  assicurare  un'efficiente  ed
efficace  gestione  della  stessa,  distinguendo  compiti,  funzioni,
attivita' e responsabilita' all'interno degli organi sociali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Soggetto attuatore  delle  opere  complementari  in  ambito  stradale
connesse allo svolgimento delle  Olimpiadi  invernali  Milano-Cortina
                                2026 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ANAS S.p.A. e' individuato quale  soggetto  attuatore  degli
interventi di cui all'Allegato A, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto, e  subentra  nei  relativi  rapporti  giuridici
attivi e passivi, nonche' nei  procedimenti  amministrativi  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  alla  societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  maggio  2020,  n.  31,   di   seguito
«Societa'». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti  giuridici  sorti
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, la Societa' trasmette ad ANAS S.p.A. una relazione circa  lo
stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e  degli
impegni   finanziari   assunti   nell'espletamento   delle   relative
attivita'.