Art. 3 
 
Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo
   svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 
 
  1. L'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A., dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario
straordinario per  la  realizzazione  dell'intervento  relativo  alla
strada  statale  SS  36   -   Messa   in   sicurezza   della   tratta
Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.  Restano  validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti  prodotti  e  i
rapporti giuridici sorti antecedentemente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di  cui  al
primo periodo puo' nominare fino a un massimo di due  sub-commissari,
scelti tra il personale di ANAS S.p.A. Al Commissario straordinario e
agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni
di presenza e indennita', comunque denominati. Gli eventuali rimborsi
spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui
al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al  comma
1,  l'amministratore  delegato  pro  tempore  di  ANAS  S.p.A.   puo'
avvalersi   delle   strutture   della   medesima   societa',    delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti
territoriali, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.