Art. 3 Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 1. L'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo puo' nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita', comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui. 2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A. puo' avvalersi delle strutture della medesima societa', delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.