Art. 4 Disposizioni transitorie e finanziarie 1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Societa' adegua la convenzione quadro con ANAS S.p.A. alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Societa' le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS S.p.A. gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS S.p.A., nelle modalita' previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri di cui al secondo periodo sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. 2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Societa' in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, e' convocata l'assemblea dei soci della Societa' per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Societa' adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari. 3. E' autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilita' complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 4. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.