Art. 4 
 
               Disposizioni transitorie e finanziarie 
 
  1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali  ai  sensi
del comma 2, la Societa' adegua la convenzione quadro con ANAS S.p.A.
alle disposizioni di cui al  presente  decreto.  Per  ciascuno  degli
interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute  alla  Societa'  le
somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione  dei  predetti
interventi,  sono  riconosciuti  ad  ANAS   S.p.A.   gli   oneri   di
investimento di cui all'articolo 36, comma  3-bis,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  da  cui  sono
dedotte  le  eventuali  somme  rendicontate  da  ANAS  S.p.A.,  nelle
modalita' previste dal vigente contratto di  programma,  rispetto  ai
costi interni ed esterni sostenuti per  i  predetti  interventi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri di  cui  al
secondo periodo sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato
disponibili nei quadri economici senza  nuovi  o  maggiori  a  carico
della finanza pubblica. 
  2. Alla designazione dei  componenti  degli  organi  sociali  della
Societa' in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si  provvede
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. Entro i successivi quindici giorni  dalle  designazioni,  e'
convocata l'assemblea  dei  soci  della  Societa'  per  procedere  al
rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni  dalla
nomina degli organi sociali, la Societa' adegua  il  proprio  Statuto
alle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  anche  ai   fini
dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11,  comma  9,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175.  Nelle
more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica
gli organi sociali con poteri di gestione ordinari. 
  3. E' autorizzata a favore  dell'ANAS  S.p.A.  la  spesa  di  17,73
milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2033 e 2034. ANAS S.p.A. destina  le  risorse  di  cui  al
primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e
messa in sicurezza della rete stradale, anche al  fine  di  garantire
l'accessibilita' complessiva dei territori interessati  dagli  eventi
sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici  invernali  Milano  Cortina
2026. Agli oneri di  cui  al  presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  4. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4,  commi  1  e  2  del
presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.