(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, capoverso: 
      al  primo  periodo,  dopo  le   parole:   «requisiti   di   cui
all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
      al secondo periodo, le parole:  «di  cui  all'articolo  12  del
decreto  legislativo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «prevista
dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e  dell'insolvenza,
di cui al decreto legislativo» e dopo le parole: «disciplinati  dallo
stesso» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»; 
      al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo  12  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 12 del citato
codice di cui al decreto»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. All'articolo 27,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  dopo  le  parole:  "tramite  la
cessione dei complessi aziendali" sono inserite le seguenti:  "o  dei
contratti o dei diritti,  anche  di  natura  obbligatoria,  aventi  a
oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali". 
      1-ter. A seguito dell'ammissione immediata  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono  uno  o  piu'
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
il commissario straordinario, entro sei  mesi  dal  provvedimento  di
ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle  imprese
e del made in Italy». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, capoverso 1-sexies: 
      al primo periodo, dopo le  parole:  «esigenze  di  continuita'»
sono inserite le seguenti: «produttiva e»; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 222 del» sono
inserite   le   seguenti:   «codice   della   crisi    d'impresa    e
dell'insolvenza, di cui al»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il finanziamento di
cui  al  presente  comma  e'  concesso  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  previa  richiesta   motivata   del
commissario straordinario». 
  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 2-bis (Misure per il sostegno e l'accesso  alla  liquidita'
delle microimprese e delle piccole e  medie  imprese  che  forniscono
beni e  servizi  a  imprese  di  carattere  strategico  ammesse  alla
procedura di amministrazione straordinaria). - 1. Alle microimprese e
alle piccole e  medie  imprese,  come  definite  nell'allegato  I  al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
che  incontrano  difficolta'  di   accesso   al   credito   a   causa
dell'aggravamento della posizione debitoria  di  imprese  committenti
che gestiscono  almeno  uno  stabilimento  industriale  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre  2012,  n.  231,  e  che  sono  ammesse  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio  2024,
e' concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del
modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti  condizioni
di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del  Fondo  di
garanzia per le piccole e  medie  imprese,  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui
alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del  24
luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024  e  fino  alla  chiusura
della  predetta  procedura  di  amministrazione   straordinaria,   la
garanzia del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  su  finanziamenti  di  importo
massimo  pari  ai  crediti   vantati   nei   confronti   dell'impresa
committente, fino alla misura: 
      a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione  finanziaria,
nel caso di garanzia diretta; 
      b) del 90 per cento  dell'importo  dell'operazione  finanziaria
garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione. 
    2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al  comma  1,  le
imprese di cui al suddetto  comma  1  devono  aver  prodotto,  in  un
periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la  data  di
presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del
fatturato medio complessivo nei confronti del committente  sottoposto
alle procedure di  cui  al  medesimo  comma  1.  A  tale  fine,  alla
richiesta  di  garanzia  del  Fondo  deve  essere  allegata  apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  dell'impresa   beneficiaria   e   controfirmata   dal
presidente del collegio sindacale o dal revisore unico,  ovvero,  nel
caso  in  cui  tali  organi  sociali  non  siano  presenti,   da   un
professionista iscritto nel Registro dei revisori  legali,  nell'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo  dei
consulenti del lavoro, attestante la  sussistenza,  alla  data  della
richiesta della garanzia del Fondo, del requisito  di  cui  al  primo
periodo. 
    3. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo si provvede,  in  prima  istanza,  a  valere  sulle
risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio  2024,  assegnate
alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri
che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono  posti
a  carico  della  dotazione  del  medesimo  Fondo   di   garanzia   a
legislazione vigente, nel limite delle risorse libere  da  impegni  e
fino all'importo massimo  di  30  milioni  di  euro,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    Art. 2-ter (Istituzione del contributo in conto interesse per  le
imprese  dell'indotto).  -  1.  Per  l'anno  2024,  sulle  operazioni
finanziarie di cui all'articolo 2-bis puo' essere altresi'  richiesta
la concessione di  un  contributo  a  fondo  perduto  finalizzato  ad
abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime  operazioni.
Il predetto contributo  e'  riconosciuto  alle  microimprese  e  alle
piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e
nei limiti della vigente disciplina europea in materia  di  aiuti  di
importanza minore ("de minimis"), ed e' pari al  valore  complessivo,
attualizzato alla data di concessione  dell'aiuto,  della  differenza
tra   gli   interessi   calcolati,   nell'arco   dell'intera   durata
dell'operazione, al tasso contrattuale e  gli  interessi  determinati
applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al  50
per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione si applica il
vigente tasso, determinato in conformita' a  quanto  stabilito  nella
comunicazione della Commissione europea 2008/C  14/02  relativa  alla
revisione del metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  di
attualizzazione. 
    2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso
di  interesse  applicato  dal  soggetto  finanziatore  all'operazione
finanziaria non puo' essere superiore al  tasso  di  interesse  medio
praticato,  nell'ultimo  anno,  su  operazioni   finanziarie   aventi
finalita' e forma  tecnica  analoghe  concesse  alla  stessa  impresa
ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche
e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che
concede  l'operazione  finanziaria  oggetto  della  richiesta   della
garanzia di cui all'articolo 2-bis e del contributo di cui al comma 1
del presente articolo e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione. 
    3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 4, ed e' individuato  il  soggetto  incaricato  della  relativa
gestione, i cui oneri sono posti a  carico  delle  risorse  destinate
all'intervento di cui al comma 4, entro il limite massimo del  2  per
cento. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy. 
    Art. 2-quater  (Ulteriori  misure  di  protezione  delle  imprese
dell'indotto che hanno assicurato la continuita' produttiva). - 1.  I
crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3,  o  dai
cessionari e garanti  di  tali  crediti,  inclusa  la  societa'  Sace
S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse  alla  procedura
di amministrazione straordinaria in data successiva alla data  del  3
febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale  di
interesse  strategico  nazionale  ai  sensi   dell'articolo   1   del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,  sono  prededucibili  ai  sensi
dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa  e  dell'insolvenza,
di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  e  possono
essere  soddisfatti  per  il  valore  nominale  del  capitale,  degli
interessi e delle spese ai sensi  dell'articolo  222,  comma  3,  del
medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura,
ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative. 
    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  166  del  codice
della  crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza,  di   cui   al   decreto
legislativo n.  14  del  2019,  in  ordine  agli  atti  compiuti,  ai
pagamenti effettuati e alle garanzie prestate dal debitore, non  sono
soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti  di  cui
al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la  data  di  apertura
della procedura. 
    3. Ai fini del  presente  articolo,  l'indotto  e'  rappresentato
dalle imprese che hanno erogato: 
      a) prestazioni di attivita' manutentive necessarie a consentire
la funzionalita' produttiva degli impianti; 
      b) forniture di ricambi e  materiale  di  consumo  necessari  a
permettere  la  manutenzione  e  la  funzionalita'  produttiva  degli
impianti; 
      c)  servizi   di   autotrasporto   e   di   movimentazione   di
attrezzature, prodotti di  consumo,  materia  prima,  semilavorati  e
prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti; 
      d) servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e
di attuazione degli interventi in materia di tutela  dell'ambiente  e
della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. 
    4. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2023 da parte
dell'organo esecutivo, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione
che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di  avanzo  vincolato
di amministrazione derivanti da  trasferimenti  statali,  riferite  a
interventi conclusi o  gia'  finanziati  negli  anni  precedenti  con
risorse  proprie,  non  gravate  da  obbligazioni  sottostanti   gia'
contratte  e  con  esclusione  delle  somme  relative  alle  funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle  prestazioni.  Le  risorse
svincolate  di  cui  al  primo  periodo  sono   utilizzate   per   il
finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al  presente
articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. 
    Art. 2-quinquies (Interventi urgenti per  fronteggiare  la  crisi
occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di
stabilimenti di interesse strategico nazionale). - 1.  Ai  lavoratori
subordinati, impiegati  alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro  del
settore privato che sospendono o riducono l'attivita'  lavorativa  in
conseguenza della sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa
di imprese che gestiscono  almeno  uno  stabilimento  industriale  di
interesse  strategico  nazionale  di  cui  all'articolo   2-bis,   e'
riconosciuta,  per  l'anno  2024,   dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale (INPS) un'integrazione al  reddito,  con  relativa
contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per  le
integrazioni salariali dall'articolo 3  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane,
prorogabile fino a un massimo di dieci settimane. 
    2. Il nesso causale della sospensione o riduzione  dell'attivita'
lavorativa di cui al comma 1 e' individuato nella  monocommittenza  o
nell'influsso   gestionale   prevalente    esercitato    dall'impresa
committente.  Si  ha  influsso  gestionale  prevalente   quando,   in
relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere  o  la
prestazione di  servizi  o  la  produzione  di  beni  o  semilavorati
costituenti   oggetto   dell'attivita'   produttiva   o   commerciale
dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle
fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti
dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia  superato,
nel biennio precedente al 3  febbraio  2024,  il  70  per  cento  del
complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. 
    3. Al fine di garantire la continuita' aziendale e i piu' elevati
livelli di sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  con  apposito  accordo
quadro tra le associazioni  datoriali  e  le  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale dei settori
interessati, da stipulare presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sono individuate le  modalita'  di  sospensione  e
riduzione dell'attivita' lavorativa anche con ricorso alla  rotazione
dei lavoratori. 
    4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui
al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14,
15, 24 e 25 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148.  I
datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di  sospensione  o
di riduzione dell'orario  di  lavoro,  dell'entita'  e  della  durata
prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il  richiamo
all'accordo quadro di cui al comma 3, alle  rappresentanze  sindacali
aziendali o alla  rappresentanza  sindacale  unitaria,  nonche'  alle
articolazioni    territoriali    delle     associazioni     sindacali
comparativamente   piu'   rappresentative   a   livello    nazionale,
trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di  accesso
al trattamento di integrazione  al  reddito  all'INPS,  con  l'elenco
nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi  di
sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa,  dichiarando  la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 
    5. Le integrazioni al reddito di cui al  presente  articolo  sono
incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione  salariale  di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
    6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati
ai sensi del presente articolo non sono  conteggiati  ai  fini  delle
durate massime complessive dei trattamenti di integrazione  salariale
di cui agli articoli 4, 12,  22  e  30  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito  di
cui al presente articolo non e' dovuto il contributo  addizionale  di
cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. 
    7. Le integrazioni al reddito di cui al  presente  articolo  sono
erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine  di
ogni periodo di paga. Il relativo importo e' rimborsato dall'INPS  ai
datori  di  lavoro  o  da  questi  ultimi  conguagliato,  a  pena  di
decadenza, entro i termini previsti dall'articolo  7,  comma  3,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148.  In  alternativa,  i
datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al
reddito  sia  pagato  direttamente  dall'INPS  ai  lavoratori,  senza
obbligo di produrre  la  documentazione  comprovante  le  difficolta'
finanziarie dell'impresa. 
    8. Le integrazioni al reddito di cui al  presente  articolo  sono
concesse nel limite di spesa di 16,7 milioni di euro per l'anno  2024
e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel  rispetto  del  predetto
limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le  modalita'  di
presentazione delle domande, provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del  limite  di  spesa  fornendo  i   risultati   dell'attivita'   di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    9. Qualora dall'attivita' di  monitoraggio  di  cui  al  comma  8
dovesse emergere, anche in via  prospettica,  il  raggiungimento  del
complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma  8,  l'INPS  non
procede all'accoglimento delle ulteriori  domande  per  l'accesso  ai
benefici di cui al presente articolo. 
    10. Alle attivita' di cui al presente  articolo  l'INPS  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
    11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si  provvede,  nel
limite di 16,7 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le parole: «piani di riorganizzazione aziendale» sono
sostituite dalle seguenti: «programmi di riorganizzazione aziendale»,
le parole: «prosecuzione aziendale» sono sostituite  dalle  seguenti:
«prosecuzione dell'esercizio d'impresa»,  le  parole:  «ai  sensi  al
decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «ai  sensi
del decreto-legge 23 dicembre» e dopo  le  parole:  «della  legge  30
dicembre 2023, n. 213,» sono inserite le seguenti: «e a valere  sulle
risorse di cui al medesimo comma 176,»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. In considerazione della complessita' dei programmi  di  cui
al comma 1, al fine di assicurare i piu' elevati livelli di sicurezza
nei luoghi di lavoro e di  tutela  ambientale,  previa  consultazione
sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione  degli  impianti  e
alla sorveglianza delle attivita' connesse alla sicurezza  nonche'  i
lavoratori  addetti  all'implementazione,  alla   gestione   e   alla
manutenzione dei presidi ambientali possono  essere  interessati  dai
processi  di  riduzione  oraria  o  di  sospensione  dal  lavoro,   a
rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati  in  specifici
programmi di sorveglianza delle  medesime  attivita'  afferenti  alla
sicurezza e alla tutela ambientale,  ovvero  in  specifici  programmi
formativi, diversi dalla formazione  professionale  per  la  gestione
delle bonifiche  di  cui  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024. 
      2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati  in  euro
973.400  per  l'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  23
dicembre 2014, n. 190». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite
dalle seguenti: «Nel decreto legislativo»; 
      al capoverso Art. 74-bis: 
        al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario»; 
        al comma 7, dopo le parole: «di archiviare  la  procedura  di
amministrazione straordinaria  e»  sono  inserite  le  seguenti:  «di
autorizzare»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, le parole: "Possono essere nominati solo esperti
che non risultino gia' membri di un comitato" sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Gli  esperti  possono  far  parte  di  non  piu'  di  tre
comitati"». 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-bis (Misure in materia di amministrazione straordinaria).
- 1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
        "1-ter. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  fermo
restando il requisito di cui alla  lettera  b)  del  medesimo  comma,
possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria  le  imprese
che svolgono  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  di  cui  agli
articoli  1  e  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
nonche' le imprese che detengono le reti e gli impianti di  rilevanza
strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del
2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati,  compresi
quelli ammessi al  trattamento  di  integrazione  dei  guadagni,  non
inferiore a quaranta da almeno un anno"; 
      b)  all'articolo  40,  comma  1-bis,  secondo   periodo,   sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "ed  e'  depositata   in
cancelleria"; 
      c) all'articolo 62, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        "3-bis. Il commissario straordinario,  previa  autorizzazione
del Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il comitato di
sorveglianza, puo'  rinunciare  a  liquidare  uno  o  piu'  beni,  se
l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In
questo  caso,  il  commissario  notifica  l'istanza  e  la   relativa
autorizzazione ai competenti uffici per  l'annotazione  nei  pubblici
registri e ne da' comunicazione ai creditori i  quali,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare  azioni  esecutive
sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore"; 
      d) all'articolo 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Con l'istanza di  cui  al  comma  1,  il  commissario
straordinario,  previa   autorizzazione   ministeriale,   chiede   al
tribunale  la  conversione  dell'amministrazione   straordinaria   in
liquidazione giudiziale o, per  le  start-up  innovative  di  cui  al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La
richiesta  di  conversione  di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere
presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli
articoli 71 e 72"; 
      e) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta  la
seguente: 
        "b-bis) quando nel corso della procedura si  accerta  che  la
sua prosecuzione non consente di  soddisfare,  neppure  in  parte,  i
creditori concorsuali ne' i  crediti  prededucibili  e  le  spese  di
procedura. Tale circostanza puo'  essere  accertata  dal  commissario
straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis". 
      2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma  1
si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e  a  quelle  che  si
trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione  del  programma
autorizzata ai sensi  dell'articolo  57  del  decreto  legislativo  8
luglio 1999, n. 270. 
    Art. 4-ter  (Incentivi  per  i  processi  di  aggregazione  delle
imprese e per la tutela occupazionale). - 1. In via sperimentale  per
gli anni 2024 e 2025,  nell'ambito  del  piano  di  politiche  attive
previsto dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  le  nuove
imprese costituite attraverso processi di aggregazione  derivanti  da
una o piu' operazioni societarie rappresentate da fusioni,  cessioni,
conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da  cui  emerge
un organico complessivamente pari o  superiore  a  1.000  lavoratori,
possono  avviare  il  confronto  sindacale  per  stipulare  in   sede
governativa, con  la  presenza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in  Italy,
un  accordo  con  le  associazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale  o  con  le  loro  rappresentanze
sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale  unitaria,
nel quale e' contenuto un progetto industriale e di politica  attiva,
che illustri le azioni volte a superare le difficolta' del settore in
cui  l'impresa  opera  e  le  azioni   per   la   formazione   o   la
riqualificazione dei lavoratori per  garantire  loro  un  adeguamento
delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo,  nonche'
per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a
seguito della costituzione puo' sottoscrivere  l'accordo  di  cui  al
presente comma anche prima dell'operazione societaria di aggregazione
a condizione che nel medesimo  accordo  sia  contenuto  l'impegno  ad
effettuare tale operazione entro il termine  perentorio  di  sessanta
giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e il Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono   disciplinati
meccanismi che assicurino  l'eventuale  revoca  in  caso  di  mancata
effettuazione dell'operazione. 
    2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere: 
      a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa; 
      b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel  processo
di aggregazione; 
      c) il numero complessivo dei  lavoratori  a  cui  applicare  le
politiche  attive  del   progetto   e   l'indicazione   dei   profili
professionali  oggetto  di  formazione  compatibili  con   il   piano
industriale; 
      d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a  200  per
ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti  a
tempo parziale; 
      e) l'impegno del datore  di  lavoro  a  tutelare  il  perimetro
occupazionale esistente alla  data  di  decorrenza  delle  operazioni
straordinarie di cui al comma 1  per  almeno  quarantotto  mesi,  nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 7. 
    3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda puo'  variare
parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne da' dettagliata
informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo  di
cui al comma 1. 
    4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1, spetta  un
esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima  del
100 per cento dei contributi  previdenziali  e  assistenziali  a  suo
carico, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti  all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, nel  limite  di  importo  annuo
pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo  di  cui  al
presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo
annuo pari a 2.000 euro. Resta  ferma  l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni pensionistiche. 
    5. L'esonero contributivo di cui al comma 4 e' riconosciuto  solo
con riferimento ai lavoratori di cui al comma  2,  lettera  c),  e  a
condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento  di
attivita'  di  formazione  o  riqualificazione  per  almeno  200  ore
complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio. 
    6. Alle  disposizioni  previste  dal  presente  articolo  non  si
applicano i principi di cui all'articolo 31 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 150. 
    7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale  ai  sensi  del
comma 2, lettera e), e' consentita  l'interruzione  dei  rapporti  di
lavoro  esclusivamente  per   giusta   causa,   giustificato   motivo
soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell'utilizzo di
strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per
la gestione non traumatica del  rapporto  di  lavoro  previsti  dalla
legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. 
    8. Al fine di agevolare  la  transizione  occupazionale,  in  via
sperimentale le nuove imprese di  cui  al  comma  1  possono  avviare
iniziative  di  politica  attiva   a   gestione   diretta   aziendale
finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro  consenso,  anche
in  altri  settori  economici  con  un  contratto  di  lavoro  almeno
corrispondente a quello in essere. Ferma restando la gestione diretta
aziendale  della  ricollocazione,  i  fabbisogni  occupazionali   del
territorio possono essere recuperati anche  avvalendosi  dei  servizi
forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per  l'impiego  o  da
ogni  altro  operatore  economico   del   territorio,   comprese   le
associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attivita'  previste
dal presente comma, le agenzie per il lavoro possono essere aggregate
ai sensi del comma 1, anche attraverso  reti  d'impresa,  consorzi  o
altre forme di partecipazione, anche di natura societaria. 
    9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per  motivi
diversi da quelli previsti dal comma 7, si applica la  sanzione  pari
al  doppio  dell'esonero   contributivo   fruito   limitatamente   ai
lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma. 
    10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese
costituite da societa' del medesimo gruppo o che  presentino  assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili  al  medesimo
centro di interessi. 
    11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono  compatibili
con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente  nonche'  con
ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione  vigente
nel  periodo  di  sperimentazione  finalizzato  all'occupazione   dei
lavoratori. 
    12. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  comunica
all'Ispettorato nazionale del  lavoro  gli  accordi  sottoscritti  ai
sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione  degli
impegni formativi assunti dal datore di  lavoro  nel  rispetto  delle
disposizioni previste dal presente articolo. 
    13. Nei primi quattro anni di  svolgimento  dell'attivita'  della
nuova impresa, a qualunque  fine  sia  richiesto  il  rispetto  o  il
possesso di specifici requisiti  o  autorizzazioni,  compresi  quelli
necessari per la partecipazione  a  bandi  pubblici,  l'azienda  puo'
avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno  dato  luogo
all'aggregazione. 
    14. I benefici previsti dal presente articolo  sono  riconosciuti
entro il limite complessivo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno
2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro  per
l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e  3,5  milioni  di
euro per l'anno 2028. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al  comma  1,
verifica la disponibilita' delle risorse sulla base della  proiezione
dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e  la  verifica  del
rispetto del limite di spesa sono effettuati,  sulla  base  anche  di
quanto disciplinato dal decreto di cui al  comma  1,  utilizzando  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14,  pari  a
14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro  per  l'anno
2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro  per
l'anno 2027 e 3,5 milioni di euro per  l'anno  2028,  e  alle  minori
entrate derivanti dai commi da 1 a 14, valutate  in  2,1  milioni  di
euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro  per  l'anno  2030,  si
provvede: 
      a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  10,1
milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028,
2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,6 milioni di euro per  l'anno
2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge  24  dicembre
2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi
di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011, n. 67; 
      b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di
euro per l'anno 2026, mediante riduzione, al  fine  di  garantire  la
compensazione in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno  delle
pubbliche  amministrazioni,  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
      c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025,  15,8  milioni
di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027  e  0,7
milioni di euro per l'anno  2028,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14. 
    Art. 4-quater (Modifica all'allegato A  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84). -  1.  Al  fine  di  razionalizzare  le  attivita',  la
logistica e gli investimenti nelle strutture  portuali  serventi  gli
stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del
polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse  strategico
nazionale, ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  5  dicembre
2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio
2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio  1994,
n. 84, dopo le parole: "Porti di Augusta" sono inserite le  seguenti:
", Siracusa (rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)"».