Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano   a
decorrere dall'anno accademico che ha inizio  in  data  successiva  a
quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento. 
  2. In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e  5°  anno
del corso  di  formazione  in  atto  alla  data  di  efficacia  delle
disposizioni  di   cui   al   presente   regolamento,   non   trovano
applicazione, fino alla conclusione del  rispettivo  ciclo  formativo
quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2). 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, i riferimenti al terzo  anno
del corso di Accademia e  al  primo  e  secondo  anno  del  corso  di
applicazione, contenuti nel  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, nella formulazione  in  vigore  il
giorno antecedente  alla  data  di  cui  al  comma  1,  si  intendono
effettuati, rispettivamente, al  3°,  4°  e  5°  anno  del  corso  di
formazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n.  94,  si
          veda nelle note alle premesse.