Art. 3 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta da quindici senatori  e  da  quindici
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo  che  sia
assicurata, comunque, la presenza di un  rappresentante  per  ciascun
gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. 
  2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza  della
Camera di  appartenenza  di  non  ricoprire  ruoli  nei  procedimenti
giudiziari pendenti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta. 
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati, d'intesa tra  loro,  entro  dieci  giorni  dalla
nomina  dei  suoi  componenti,  convocano  la  Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto
dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione; se  nessuno  riporta  tale  maggioranza  si  procede  al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. E' eletto il candidato che  ottiene  il  maggior  numero  di
voti. In caso di parita' di voti e'  proclamato  eletto  o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  si  procede  ai
sensi del comma 4.