Art. 4 
 
                  Poteri e limiti della Commissione 
 
  1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti,  con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
Ferme restando  le  competenze  dell'autorita'  giudiziaria,  per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario  si  applicano
le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto  previsto
dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresi' l'articolo 203
del codice di procedura penale. 
  3. La Commissione puo' richiedere,  sulle  materie  attinenti  alle
finalita' della presente legge, anche in deroga al divieto  stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale,  copie  di  atti  e
documenti relativi a procedimenti  o  a  inchieste  in  corso  presso
l'autorita'  giudiziaria  o  altri  organi  inquirenti.   L'autorita'
giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione
di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo  per
ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e
puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno,  l'autorita'
giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il
decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura
delle indagini preliminari. 
  4.  La  Commissione  puo'   opporre   motivatamente   all'autorita'
giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che  abbia  apposto  ad
atti e documenti. 
  5. La Commissione puo' ottenere, da  parte  degli  organi  e  degli
uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e  documenti  da
essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti  in  materia  attinente
alle finalita' della presente legge. 
  6. La Commissione individua gli atti e i documenti che  non  devono
essere divulgati,  anche  in  relazione  ad  altre  istruttorie  o  a
inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i
documenti  attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle
indagini preliminari. 
  7.  E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore   e   parte
processuale nell'ambito del mandato. 
  8. La Commissione puo' richiedere,  nelle  materie  attinenti  alle
finalita' della presente legge, anche mediante sopralluogo, copie  di
atti  e  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste  parlamentari
condotte in Italia. 
  9. La Commissione acquisisce gli atti  prodotti  dalla  Commissione
parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita'  «Il
Forteto» istituita dalla legge 8 marzo 2019, n. 21. 
  10. La Commissione puo' avvalersi della collaborazione di agenti  e
ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente  e
delle  altre  collaborazioni  che  ritenga  necessarie.  Il   rifiuto
ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di  documenti
o di consegna di atti, di cui al  presente  articolo,  e'  punito  ai
sensi dell'articolo 650 del codice penale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo degli articoli 366 e 372 del Codice  penale,
          approvato con  Regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.  138,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1930,  n.
          251, Supplemento straordinario, e' il seguente: 
              «Art. 366 (Rifiuto  di  uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
              Le stesse pene si applicano  a  chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
              Le disposizioni precedenti si  applicano  alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
              Se il colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.». 
              «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,  deponendo
          come testimone innanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte penale internazionale, afferma il  falso  o  nega  il
          vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai fatti  sui  quali  e'  interrogato,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni.». 
              - La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto», e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Il  testo  degli  artt.  203  e  329  del  codice  di
          procedura penale,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  settembre  1988,  n.  447,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  ottobre   1988,   n.   250,
          Supplemento ordinario, e' il seguente: 
              «Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e  dei
          servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non  puo'  obbligare
          gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria  nonche'
          il personale dipendente dai servizi per le  informazioni  e
          la sicurezza militare o democratica a rivelare i  nomi  dei
          loro  informatori.  Se  questi  non  sono  esaminati   come
          testimoni, le informazioni  da  essi  fornite  non  possono
          essere acquisite ne' utilizzate. 
              1-bis.  L'inutilizzabilita'  opera  anche  nelle   fasi
          diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati
          interrogati ne' assunti a sommarie informazioni.». 
              «Art.  329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli   atti
          d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla  polizia
          giudiziaria,  le  richieste  del  pubblico   ministero   di
          autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
          del giudice che provvedono su tali richieste  sono  coperti
          dal segreto fino a quando l'imputato  non  ne  possa  avere
          conoscenza  e,  comunque,  non  oltre  la  chiusura   delle
          indagini preliminari. 
              2.   Quando   e'   strettamente   necessario   per   la
          prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
          deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con
          decreto motivato, la pubblicazione di  singoli  atti  o  di
          parti di essi.  In  tal  caso,  gli  atti  pubblicati  sono
          depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 
              3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
                a) l'obbligo del segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
                b) il divieto di pubblicare il contenuto  di  singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.». 
              - La legge 8 marzo 2019, n. 21,  recante:  «Istituzione
          di una Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sui  fatti
          accaduti  presso  la  comunita'  «Il  Forteto»,  e'   stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71. 
              - Il testo dell'articolo 650 del codice  penale  e'  il
          seguente: 
              «Art.    650    (Inosservanza     dei     provvedimenti
          dell'autorita'). - Chiunque non  osserva  un  provvedimento
          legalmente dato dall'autorita' per ragione di  giustizia  o
          di sicurezza pubblica 1 o d'ordine pubblico o d'igiene,  e'
          punito, se il fatto non costituisce un  piu'  grave  reato,
          con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino  a  euro
          206.».