Art. 7 Durata 1. La Commissione completa i suoi lavori entro quarantotto mesi dalla sua costituzione. 2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.