Art. 7 
 
                               Durata 
 
  1. La Commissione completa i suoi  lavori  entro  quarantotto  mesi
dalla sua costituzione. 
  2. Entro i  quarantacinque  giorni  successivi  alla  scadenza  del
termine di cui al comma 1, la Commissione presenta  alle  Camere  una
relazione sulle sue attivita' di indagine. Possono essere  presentate
relazioni di minoranza.