Art. 13 
 
                               Titoli 
 
  1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 10,  i  titoli  di
studio e i  titoli  aeronautici  sono  individuati,  con  i  relativi
punteggi,  nell'allegato  B,  rispettivamente,  parti  I  e  II,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi  sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di  quelli  afferenti  al  medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della  laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono  cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della  lingua
inglese. 
  3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio  per  ogni
categoria di aeromobile e abilitazione, e, in  caso  di  possesso  di
piu'  titoli  aeronautici,  e'  computato  soltanto  quello   a   cui
corrisponde il punteggio piu' alto. 
  4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla  data  di
scadenza del termine previsto nei bandi per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione alle selezioni. 
  5. Per ciascuna selezione interna, la commissione  esaminatrice  di
cui all'articolo 11 redige, sulla base del punteggio dei titoli,  una
graduatoria  provvisoria,  prendendo  in   considerazione   tutti   i
candidati aventi i requisiti richiesti.