Art. 14 
 
           Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, 
                       psichica e attitudinale 
 
  1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in
relazione  al  numero  dei  candidati  da  ammettere  ai   corsi   di
formazione,  sono  sottoposti  agli  accertamenti  finalizzati   alla
verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica  e  attitudinale
per l'accesso al ruolo degli specialisti  di  aeromobile,  anche  con
riferimento agli aspetti motivazionali. 
  2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-attitudinale  e'
svolto  dalle  commissioni  esaminatrici  di  cui  all'articolo   11,
integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli  Uffici  per
le attivita'  sanitarie  del  Dipartimento.  Le  commissioni  possono
avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri
enti  competenti  nonche'  di  personale   esperto   dell'Aeronautica
Militare. 
  3. L'accertamento dei requisiti di idoneita'  psico-fisica  per  lo
svolgimento dell'attivita' di volo e' effettuato presso l'Istituto di
Medicina  Aerospaziale  dell'Aeronautica  militare  (IMAAM),   ovvero
presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa
dall'European aviation safety agency (E.A.S.A.). 
  4. Le procedure di visita medica in ambito militare  del  personale
del Corpo  nazionale  addetto  ai  servizi  di  aeronavigazione  sono
definite   dal   Servizio    sanitario    del    Comando    logistico
dell'Aeronautica militare, in conformita'  a  quanto  previsto  nella
direttiva  tecnica  del  Servizio  sanitario  del  Comando  logistico
dell'Aeronautica  militare,  di  cui  all'articolo   195-bis   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
  5. Le procedure per  il  rilascio  dell'idoneita'  medica  per  gli
equipaggi dell'aviazione civile sono  stabilite  nel  Regolamento  di
esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione  del  19  dicembre  2018  e
nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Per  il  testo   dell'art.   195-bis   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2019/27 della Commissione del 19  dicembre  2018,  si  veda
          nelle note alle premesse.