Art. 15 Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione 1. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile. 2. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile. 3. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 5. I bandi di cui all'articolo 10 definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.