Art. 15 
 
         Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione 
 
  1. Per la selezione interna di cui all'articolo  10,  comma  1,  la
commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei  titoli
e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,  psichica  e
attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso  di
formazione basico per il rilascio  del  brevetto  di  specialista  di
aeromobile. 
  2. Per la selezione interna di cui all'articolo  10,  comma  2,  la
commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei  titoli
e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,  psichica  e
attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso  di
formazione avanzato per il rilascio del brevetto  di  specialista  di
aeromobile. 
  3.  A  parita'  di  punteggio  si  applicano  i  criteri   di   cui
all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 
  4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai
commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo  del  Dipartimento  e
sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 
  5. I  bandi  di  cui  all'articolo  10  definiscono  il  numero  di
candidati che accede ai corsi di formazione in misura  non  superiore
il doppio dei posti messi a selezione. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.