Art. 17 Corso di formazione avanzato e graduatoria finale 1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale ed e' finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle materie aeronautiche inerenti agli aeromobili, della gestione tecnica e della manutenzione degli stessi, nonche' dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di specialista di aeromobile del Corpo nazionale. 2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche. 3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata su un aeromobile, componenti di aeromobile, apparecchiature, simulatori o altri dispositivi di addestramento (STD). Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita'. 4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 11, comma 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. 6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 7. La graduatoria finale di cui al comma 5 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto. 9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.