Art. 17 
 
          Corso di formazione avanzato e graduatoria finale 
 
  1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto  di
specialista di aeromobile ha durata  non  inferiore  a  un  mese,  si
svolge  presso  le  strutture  del  Corpo  nazionale  oppure   presso
strutture non di pertinenza del Corpo  nazionale  ed  e'  finalizzato
all'acquisizione  dell'abilitazione  sul  tipo   di   aeromobili   in
dotazione al Corpo  nazionale  e  all'accertamento  delle  competenze
teoriche sulle materie aeronautiche inerenti agli  aeromobili,  della
gestione  tecnica  e  della  manutenzione   degli   stessi,   nonche'
dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della  professione  di
specialista di aeromobile del Corpo nazionale. 
  2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche
intermedie, teoriche e pratiche. 
  3. Al termine del corso, gli allievi sostengono  un  esame  finale.
L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di  tutte
le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato  in  una  prova
teorica, una prova pratica e una prova orale.  La  prova  teorica  si
svolge mediante la risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla  o
sintetica.  La  prova  pratica  e'  effettuata  su   un   aeromobile,
componenti  di  aeromobile,  apparecchiature,  simulatori   o   altri
dispositivi di addestramento (STD). Le prove dell'esame  finale  sono
finalizzate  ad   accertare   le   competenze   tecnico-professionali
afferenti alla specialita'. 
  4. Con decreto del direttore centrale per la  formazione,  d'intesa
con il direttore centrale per  l'emergenza,  il  soccorso  tecnico  e
l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita'
indicate dal presente articolo, le ulteriori misure  attuative  e  di
dettaglio. 
  5. La commissione esaminatrice di cui  all'articolo  11,  comma  2,
attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica,
alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale  risulta  dalla
media dei punteggi delle tre prove. Per  il  superamento  dell'esame,
l'allievo   deve   riportare   un   punteggio   di    almeno    21/30
(ventuno/trentesimi) in ogni prova. 
  6. La commissione esaminatrice, sulla base degli  esiti  dell'esame
di fine corso,  redige  la  graduatoria  di  merito  della  selezione
interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto,
in caso di parita' nella  graduatoria  di  merito,  nell'ordine,  del
criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo  n.
217 del 2005, e dei titoli di cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487 del  1994.  Non  sono  valutati  i
titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a  quanto
prescritto dal bando  della  selezione  ovvero  che  siano  pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel  bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 
  7. La graduatoria finale di cui al comma 5 e' approvata con decreto
del  Capo  del  Dipartimento   e   pubblicata   sul   sito   internet
istituzionale www.vigilfuoco.it. 
  8. Al personale del Corpo nazionale collocato  in  posizione  utile
nella graduatoria finale il Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia  il
brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di
aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia  di  corso  di
formazione svolto. 
  9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di  appartenenza  senza  detrazione  di  anzianita'  ed  e'
restituito al servizio di istituto. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 5 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle  note
          all'art. 7.