Art. 2 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1,  comma  1,  la
commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento; e' presieduta  da  un  dirigente  superiore  del  Corpo
nazionale ed e' composta da  un  dirigente  e  da  un  direttivo  che
espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono  nominati,
per le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun  componente
effettivo,  membri  supplenti,  per  l'individuazione  dei  quali  si
applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 
  2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1,  comma  2,  la
commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento; e' presieduta  da  un  dirigente  superiore  del  Corpo
nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo  che
espletano  funzioni  operative,  e  da  due  piloti   di   aeromobile
istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi  di
assenza  o  impedimento  di  ciascun  componente  effettivo,   membri
supplenti, per l'individuazione dei quali  si  applicano  gli  stessi
requisiti previsti per i componenti effettivi. 
  3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,
con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi
1 e 2, unico restando il  presidente,  possono  essere  suddivise  in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari
a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di
coordinare le sottocommissioni e  non  e'  tenuto  a  partecipare  ai
lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle  commissioni  di
cui ai commi 1 e  2  sono  svolte  da  personale  con  qualifica  non
inferiore a ispettore  appartenente  ai  ruoli  del  Corpo  nazionale
ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione
civile dell'interno di equivalente qualifica in  servizio  presso  il
Dipartimento.