Art. 20 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta  da  un  dirigente  superiore  del  Corpo
nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo  che
espletano funzioni operative e da due elisoccorritori istruttori. Con
il medesimo decreto sono  nominati,  per  le  ipotesi  di  assenza  o
impedimento di ciascun componente effettivo,  membri  supplenti,  per
l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti
per i componenti effettivi. 
  2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,
con decreto del Capo del Dipartimento, la commissioni di cui ai commi
1,  unico  restando  il  presidente,   puo'   essere   suddivisa   in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari
a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di
coordinare le sottocommissioni e  non  e'  tenuto  a  partecipare  ai
lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle  commissioni  di
cui ai commi 1 e  2  sono  svolte  da  personale  con  qualifica  non
inferiore a ispettore  appartenente  ai  ruoli  del  Corpo  nazionale
ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione
civile dell'interno di equivalente qualifica in  servizio  presso  il
Dipartimento.