Art. 22 
 
                               Titoli 
 
  1. I titoli  di  studio  e  le  qualificazioni  professionali  sono
individuati,   con   i   relativi    punteggi,    nell'allegato    C,
rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte  integrante  del
presente regolamento. 
  2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi  sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di  quelli  afferenti  al  medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della  laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono  cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della  lingua
inglese. 
  3. Ai fini della valutazione delle qualificazioni professionali,  i
punteggi sono fra  loro  cumulabili  fino  al  raggiungimento  di  un
punteggio massimo pari a 5 punti. 
  4.  Sono  valutabili  esclusivamente  i  titoli  di  studio  e   le
qualificazioni professionali posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine previsto nel bando per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla selezione. 
  5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 redige, sulla
base del punteggio dei titoli di cui ai commi 1 e 2, una  graduatoria
provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati  aventi  i
requisiti richiesti.