Art. 24 Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale 1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore. 2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. Il bando di cui all'articolo 19 definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.
Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.