Art. 24 
 
                    Graduatoria per l'ammissione 
                al corso di formazione professionale 
 
  1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei
titoli, e previo accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva  per  l'ammissione
al   corso   di   formazione   professionale    per    l'acquisizione
dell'abilitazione di elisoccorritore. 
  2.  A  parita'  di  punteggio  si  applicano  i  criteri   di   cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 
  3. La graduatoria  per  l'ammissione  al  corso  di  formazione  e'
approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata  sul
sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 
  4. Il bando di cui all'articolo 19 definisce il numero di candidati
che accede al corso di formazione in misura non superiore  il  doppio
dei posti messi a selezione. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.